Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 233 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, deve essere decorso infruttuosamente prima di agire in esecuzione forzata contro la pubblica amministrazione. Accertata l’inerzia dell’amministrazione e la mancanza di prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione, assegna un termine e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022. Il titolo aveva condannato il Ministero all’erogazione del buono elettronico per complessivi € 2.500,00, oltre accessori e spese processuali.
Espone la ricorrente che l’amministrazione non ha proposto impugnazione, così che il provvedimento è passato in giudicato. Il titolo è stato notificato per l’esecuzione e da tale notifica è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza allegare prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il testo dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza, tra l’altro, per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Il Tribunale verifica anzitutto la ritualità dell’azione sotto il profilo dei termini. Risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Il Collegio dà atto che la sentenza è passata in giudicato e che non è stata allegata alcuna prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale. Su tali presupposti dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con successivo deposito della prova dell’adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, perché provveda, decorso inutilmente il termine assegnato, agli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro ulteriori 60 giorni. Il commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in misura ridotta del 50% trattandosi di ricorso di natura seriale, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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