Ottemperanza al giudicato e verificazione: prova dell’integrale esecuzione della retrodatazione (TAR Sicilia n. 1491 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il ricorso è infondato e va rigettato quando l’amministrazione dimostri l’integrale esecuzione del giudicato. La prova può essere fornita mediante verificazione disposta dal giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ove l’organo verificatore, con le garanzie del contraddittorio, accerti la corretta ricostruzione della carriera del dipendente e la corrispondenza tra quanto spettante e quanto effettivamente percepito. Il riconoscimento degli effetti giuridici ed economici della retrodatazione in ruolo integra adempimento del titolo esecutivo. La mancata contestazione degli esiti della verificazione consolida l’accertamento e preclude ulteriori rilievi.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Enna, con la sentenza n. 508/2020, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare ogni provvedimento necessario a rendere effettivo il riconoscimento di tutti gli effetti economici e giuridici della retrodatazione in ruolo disposta con D.P. n. 748 del 25.11.1989 a decorrere dal 10.09.1982.

Ritenuta l’esecuzione solo parziale, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo la completa esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo o per ogni violazione successiva, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito il thema decidendum su un punto essenziale: stabilire se l’amministrazione avesse operato la retrodatazione in ruolo, per il ricorrente, oltre che agli effetti giuridici anche a quelli economici, dalla data indicata nel giudicato.

La difesa erariale ha sostenuto l’avvenuto adempimento richiamando il decreto di ricostruzione della carriera n. 130 del 6.02.2001 e il successivo decreto n. 90/SS del 3.11.2006 di progressione di carriera, con il quale, con effetto dal 1.02.2005, per compiuta anzianità di anni ventotto, sarebbe conseguita la sesta posizione nella tabella 2 e la terza fascia della tabella 4 del CCNL del 24.07.2003. Secondo l’amministrazione, quel risultato non sarebbe stato raggiungibile senza una retrodatazione a tutti gli effetti.

Il ricorrente, con memoria del 9.12.2024, ha contestato che la tesi dell’avvenuta retrodatazione anche degli effetti economici fosse supportata da congrua motivazione. A fronte delle posizioni divergenti, il Collegio ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio e, con ordinanza n. 483 del 2025, ha disposto verificazione, affidando all’organo verificatore il compito di accertare se la retrodatazione fosse stata operata anche agli effetti economici dal 10.09.1982.

La relazione di verificazione, depositata il 27 marzo 2025, ha accertato la corretta ricostruzione della carriera secondo il D.P. n. 748 del 25.11.1989 e ha operato la comparazione tra quanto spettante a titolo di trattamento stipendiale, in virtù della ricostruzione e del riallineamento, e quanto effettivamente percepito, sulla base dei prospetti certificati dall’ente datore di lavoro. La conclusione è stata nel senso del corretto riconoscimento di tutti gli effetti economici e giuridici della retrodatazione.

Il Collegio ha valorizzato il fatto che la verificazione si è svolta con le garanzie del contraddittorio e che, dopo il deposito degli esiti, il ricorrente non ha dedotto null’altro. Su queste basi ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato, condannando parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.200,00 oltre accessori, e alle spese di verificazione, da liquidarsi con separato decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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