Ottemperanza carta docente: inerzia non giova all’amministrazione soccombente (TAR Campania n. 4357 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla sentenza. Il mancato rispetto del termine di fruizione del beneficio, fissato nella sentenza ottemperanda, non impedisce l’erogazione del controvalore pecuniario, attesa la natura fungibile dell’obbligazione: l’inerzia dell’amministrazione non può giovarle per sottrarsi all’adempimento, dovendo corrispondere gli interessi legali fino al soddisfo.
Il Fatto
Il ricorrente, un docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire del beneficio economico della c.d. “carta elettronica del docente” per l’anno scolastico 2022/2023. La pronuncia, passata in giudicato, era stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che tuttavia non vi aveva dato esecuzione.
Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, lamentando l’inerzia dell’amministrazione e chiedendo la condanna al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori e con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, constatando l’avvenuta notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Nel merito, il giudice amministrativo ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia. Un aspetto qualificante della decisione riguarda la sorte del termine di fruizione del beneficio previsto nella sentenza ottemperanda: il Tar ha chiarito che, decorso tale termine, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali.
La ragione di tale affermazione risiede nella natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria. Il mancato rispetto del limite temporale, infatti, non è dipeso dal ricorrente ma è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, la quale non può trarre vantaggio dalla propria inerzia per sottrarsi all’adempimento.
Sempre in accoglimento della domanda, il Collegio ha nominato il commissario ad acta, individuandolo in un dirigente della competente Direzione generale, affinché provveda in caso di ulteriore inerzia. È stato precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non possono costituire un legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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