Ottemperanza al titolo del giudice del lavoro e decorrenza del termine dilatorio (TAR Sicilia n. 1501 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esperibilità dell’azione esecutiva nei confronti della P.A. decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e costituisce condizione dell’azione, verificabile d’ufficio dal giudice adito. Ove la prova documentale della notificazione non sia utilizzabile per formato non leggibile, la mancata contestazione specifica del fatto da parte dell’Amministrazione costituita integra non contestazione ai sensi dell’art. 64, secondo comma, c.p.a., con conseguente facoltà per il ricorrente di giovarsene. Accertata la decorrenza del termine, il giudice dell’ottemperanza accoglie la domanda e ordina all’Amministrazione il pagamento della somma dovuta entro un termine perentorio, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza ulteriore.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale Ordinario di Catania, sezione Lavoro, n. 3705 dell’8 luglio 2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad attribuire alla docente ricorrente la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, corrispondendo la somma di euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.
Ritenendo non eseguito il giudicato, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 3 marzo 2025, deducendo di aver notificato il titolo all’Amministrazione il 30 ottobre 2024 e di aver quindi lasciato decorrere il termine dilatorio di 120 giorni. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma, senza contestare specificamente la notificazione del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare della condizione dell’azione. Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo risulta rispettato, essendo la notifica del ricorso avvenuta il 3 marzo 2025, dopo 124 giorni dalla notificazione con formula esecutiva della sentenza del giudice del lavoro.
Resta il problema della prova di quella notificazione, affermata in ricorso ma non verificabile ex officio per essere l’atto prodotto in formato non leggibile dal Nuovo Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa. Il Collegio non colma la lacuna con presunzioni, ma la risolve per via processuale: alla inerzia del ricorrente supplisce la mancata specifica contestazione dell’Amministrazione costituita, in applicazione del meccanismo di cui all’art. 64, secondo comma, c.p.a.
Nel merito, la pretesa trova fondamento nel giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. Il Tribunale accoglie quindi la domanda e ordina al Ministero di corrispondere la somma di euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inottemperanza protratta oltre tale termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a funzionario apicale del medesimo ufficio, perché assicuri l’esecuzione entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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