Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e limiti del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 2142 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario il giudice amministrativo può esercitare solo i momenti di cognizione strettamente consequenziali o connessi al giudicato, non essendo ammessi spazi di cognizione autonomi in relazione a sopravvenienze o a profili lasciati aperti dalla decisione. Diversamente opinando si altererebbero le regole sul riparto di giurisdizione. L’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. consente la sola azione di condanna al risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, ovvero alla sua violazione o elusione: resta estranea al giudizio di ottemperanza ogni ulteriore pretesa, come il danno da ritardo. La domanda risarcitoria, inoltre, soggiace all’onere probatorio dei fatti costitutivi secondo l’art. 2697 cod. civ..
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del comparto scuola, ottiene dal Tribunale di Patti una sentenza che gli riconosce il diritto a far valere il servizio militare quale servizio effettivo nella formazione della graduatoria permanente per il personale ATA, con attribuzione di un punteggio per ogni mese, e condanna il Ministero dell’istruzione ad adottare i provvedimenti conseguenti.
Ritenuta l’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo anche il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. L’amministrazione si costituisce e deduce l’avvenuta emanazione di un decreto di rettifica del punteggio, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente deposita una nota di convocazione per supplenza, nella quale figura collocato all’ottantaquattresimo posto della graduatoria, sostenendo che la propria posizione non sarebbe stata modificata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza consolidata secondo cui le pronunce integrative del giudicato possono essere emesse dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza solo quando si tratti di dare esecuzione a sentenze dello stesso giudice amministrativo, non anche quando la controversia riguardi sentenze di giurisdizioni diverse. In tal caso i momenti di cognizione ammessi sono solo quelli strettamente consequenziali o connessi al giudicato, non essendo concepibili cognizioni autonome in relazione a sopravvenienze o a spazi lasciati aperti dalla decisione.
La domanda del ricorrente imporrebbe un’attività cognitoria ulteriore rispetto a quanto statuito dal giudice ordinario. Oggetto di tale attività sarebbero, da un lato, un procedimento diverso da quello deciso con la sentenza da ottemperare e, dall’altro, la correttezza dei punteggi attribuiti agli altri soggetti compresi nella graduatoria, la cui posizione potrebbe dipendere da variabili ulteriori. Le parti del giudizio sarebbero almeno in parte diverse da quelle del giudizio originario, dovendo essere chiamati in causa coloro la cui posizione potrebbe risultare peggiorata.
Poiché il decreto di rettifica del punteggio risulta satisfattivo della pretesa, come riconosciuto dallo stesso ricorrente in camera di consiglio, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di ottemperanza.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio richiama l’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. e la lettura datane dal giudice d’appello: l’azione è legata al danno connesso all’impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, ovvero alla sua violazione o elusione. L’emissione del decreto di rettifica dimostra che si tratta di pretesa afferente al danno da ritardo, non azionabile in ottemperanza. Anche qualificandola come connessa alla violazione o elusione del giudicato, la domanda sarebbe comunque da rigettare: il ricorrente si è limitato ad allegazioni generiche, insuscettibili di soddisfare l’onere probatorio, e la sua collocazione in graduatoria non consente di ritenere più probabile che non l’ottenimento degli incarichi.
Le spese di lite sono infine compensate, in ragione della soccombenza reciproca determinata dal rigetto della domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
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