Informativa antimafia e autonomia del giudizio prefettizio dal processo penale (TAR Sicilia n. 2143 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia interdittiva si fonda su un giudizio prognostico di tipo probabilistico, improntato alla regola del “più probabile che non”, che non richiede la certezza dell’intervenuta infiltrazione mafiosa né una sentenza di condanna. Il potere discrezionale del Prefetto è sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, restando estraneo al giudizio amministrativo l’accertamento dei fatti anche di rilievo penale posti a base del provvedimento. Gli indizi vanno valutati unitariamente, ciascuno acquisendo valenza nella connessione con gli altri, e la preesistenza di pregiudizi unita a nuovi elementi emersi nel tempo evidenzia il radicamento nel contesto criminale. Per dimostrare l’affrancamento dall’ambiente malavitoso l’imprenditore deve fornire elementi concreti e seri di cesura. In applicazione del principio tempus regit actum, le modifiche dell’assetto societario intervenute dopo l’adozione del provvedimento sono irrilevanti.

Il Fatto

Un consorzio agrario operante nella produzione di derivati dal latte impugna, insieme agli atti connessi, l’informativa antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura nel marzo 2022 per il pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata. L’atto si fonda su un quadro indiziario che coinvolge il presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale, i suoi genitori e il fratello, con riferimento alle risultanze di un procedimento penale nel quale il GIP aveva emesso un’ordinanza cautelare.

Il consorzio deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 85 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990, lamentando difetto di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. Sostiene in particolare di avere modificato l’assetto societario dopo le dimissioni dell’allora presidente, che i pregiudizi riguarderebbero solo familiari di un unico socio e che i dati acquisiti non sarebbero idonei a fondare il giudizio prognostico. Si costituiscono il Ministero dell’Interno, l’ANAC e il Comune, che chiede l’estromissione per la cessazione del rapporto di comodato su un immobile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge preliminarmente l’istanza di estromissione del Comune, essendo impugnata anche la richiesta di informazione antimafia comunale. Nel merito, richiama l’orientamento già espresso in sede cautelare e ritiene sussistenti sufficienti indici sintomatici del rischio che l’attività del consorzio sia condizionata indirettamente dalla criminalità organizzata, in ragione dei legami familiari dei soci e dei rapporti di frequentazione con esponenti della malavita locale.

La Corte ribadisce che il pericolo di contaminazione criminale è ravvisabile quando gli elementi valutati unitariamente, secondo la regola del “più probabile che non”, sorreggono l’apprezzamento discrezionale del Prefetto, risolventesi in un giudizio prognostico di attendibilità degli indizi (Cons. Stato, sez. III, n. 3379/2021). Il ragionamento induttivo è di tipo probabilistico e non richiede la certezza propria dell’accertamento penale, bensì una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza.

Priva di rilievo è dunque l’assenza di sentenze di condanna a carico dei soci e dei loro familiari, così come la contestazione delle frequentazioni, poiché la comunione di vita tra i soggetti assume rilevanza non meramente privata ma incide sui rapporti personali e lavorativi della famiglia, delineando una contiguità alla criminalità. Quanto all’eccepita preesistenza dei pregiudizi, il Collegio osserva che l’ordinanza del GIP richiamata è del dicembre 2019: gli elementi nuovi emersi o consolidatisi evidenziano il radicamento nel contesto e pongono l’onere, per l’imprenditore, di allegare elementi concreti di cesura (Cons. Stato, sez. III, n. 758/2019; Cons. Stato, sez. III, n. 8423/2023).

In forza del principio tempus regit actum, nessuna rilevanza assumono le dimissioni del socio, essendo la variazione iscritta nel registro delle imprese in data successiva al provvedimento: ogni profilo di self-cleaning resta irrilevante. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, restando estraneo l’accertamento dei fatti penali (Cons. Stato, sez. III, n. 8883/2019; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 3672/2021). L’informativa determina limitazioni circoscritte ai soli rapporti economici con la pubblica amministrazione, senza impedire l’attività con i privati (TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 3503/2021). Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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