Ottemperanza alla sentenza di annullamento e ripristino dell’autonomia scolastica (TAR Molise n. 191 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che, dopo l’annullamento giurisdizionale di un provvedimento, ne reiteri gli effetti adottando ulteriori atti esecutivi ovvero ne disponga l’ulteriore attuazione, viola la sentenza esecutiva e integra gli estremi dell’elusione del dictum giudiziale. L’inottemperanza non sussiste soltanto in caso di totale inerzia, ma anche quando l’amministrazione tenga comportamenti solo formalmente esecutivi che ne costituiscono sostanziale elusione. L’accertamento dell’inosservigenza consente al giudice amministrativo di dichiarare l’inefficacia degli atti elusivi, di ordinare le misure esecutive, d’ufficio o su istanza, e di nominare il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.

Il Fatto

Il Comune ricorrente aveva ottenuto dal TAR Molise l’annullamento, con sentenza n. 74/2024, della delibera consiliare regionale che aveva disposto la soppressione dell’autonomia scolastica dell’istituto comprensivo sito nel proprio territorio, con accorpamento dei plessi ad autonomie viciniori.

Dopo la pubblicazione della decisione, l’Ufficio Scolastico Regionale sollecitava il Ministero a dare esecuzione alla pronuncia, chiedendo la proroga dei termini di mobilità del personale docente e ATA. Poco dopo, con proprie determinazioni, lo stesso Ufficio disponeva la riassegnazione dei posti di potenziamento dell’istituto sul presupposto dell’attuazione del piano di dimensionamento già annullato. Il Comune diffidava le amministrazioni e, rimasta inerte l’esecuzione, proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la declaratoria di nullità o inefficacia degli atti e la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato l’ammissibilità del ricorso, richiamando l’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza avverso le sentenze esecutive del giudice amministrativo. Ha poi ricostruito gli esiti della sentenza n. 74/2024, che aveva riconosciuto la violazione dei principi di leale collaborazione e il difetto di motivazione.

Il Tribunale ha rilevato che, nonostante l’esecutività della decisione, l’amministrazione non aveva rimosso alcun effetto dei provvedimenti annullati ope iudicis. Al contrario, l’Ufficio Scolastico aveva dato ulteriore esecuzione alla delibera regionale ormai annullata. Tale condotta si pone in piena violazione della sentenza, secondo il principio per cui il vincolo del giudicato comprende sia l’effetto demolitorio sia l’effetto conformativo, ricavabile dalla motivazione della pronuncia di annullamento (Cons. Stato sez. II n. 10732/2023).

Quanto alle note ministeriali, che avevano addotto un’impossibilità di eseguire per ragioni tecniche non dimostrate, il Collegio le ha reputate ingiustificate e pretestuose, dunque elusive della sentenza. Ha richiamato anche l’ordinanza del Consiglio di Stato che aveva respinto l’istanza cautelare in appello, sottolineando l’insufficienza delle giustificazioni addotte. La sola circostanza che parte del personale avesse già presentato domanda di mobilità non esimeva l’amministrazione dal prorogare o riaprire i termini, come sollecitato fin dal marzo.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’inefficacia di tutti gli atti impugnati, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’inottemperanza ricorre anche in presenza di comportamenti solo formalmente esecutivi (Cons. Stato sez. II n. 5072/2023). Ha ordinato alle amministrazioni di ripristinare l’autonomia scolastica entro termini perentori: riattivazione dei codici meccanografici e riapertura dei termini di mobilità in quindici giorni, ripristino del dirigente scolastico e del DSGA in quarantacinque giorni. Ha infine nominato un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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