Improcedibile il ricorso per ottemperanza senza prova del pagamento (TAR Sicilia n. 1922 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa del ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La sola dichiarazione del difensore in udienza circa l’intervenuto pagamento, non accompagnata dal deposito della documentazione comprovante l’avvenuto soddisfacimento della pretesa creditoria, non integra tale presupposto. Il giudice amministrativo può tuttavia desumere dall’intervento di fatti o atti univoci, successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e condanna dell’amministrazione ove la pretesa azionata risulti fondata.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto domanda di ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, 13 aprile 2021 n. 1803, notificata con formula esecutiva al Ministero dell’Istruzione e del Merito e ai rispettivi uffici scolastici. Il ricorso è stato notificato il 29 dicembre 2023 e depositato il 9 gennaio 2024. Le amministrazioni intimate si sono costituite con atto di mero stile. In vista della camera di consiglio la parte ricorrente ha depositato documenti.

All’udienza camerale del 27 marzo 2024 il difensore della ricorrente ha dichiarato l’intervenuto pagamento di quanto indicato nella sentenza da eseguire, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese. L’Avvocatura erariale si è rimessa al Collegio sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la domanda non può essere definita con la cessazione della materia del contendere. Secondo un orientamento consolidato, tale declaratoria presuppone che il bene della vita cui aspira il ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale, in coerenza con l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., secondo cui il giudice dichiara cessata la materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta.

Il Tribunale sottolinea che questa pronuncia non ha valenza meramente processuale, ma contiene una verifica nel merito della pretesa e della sua piena soddisfazione. La situazione sopravvenuta deve soddisfare in modo pieno ed inequivoco il diritto o l’interesse legittimo, così da non lasciare alcuna utilità alla pronuncia di merito. A differenza della sopravvenuta carenza di interesse di cui all’art. 35 cod. proc. amm., essa ha l’attitudine a proiettarsi al di fuori del processo, come affermato da T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 5 febbraio 2024, n. 2202.

Nel caso concreto mancano i presupposti: la ricorrente non ha versato in atti la documentazione comprovante l’avvenuto soddisfacimento della pretesa creditoria. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso improcedibile. Il giudice amministrativo può infatti desumere dall’intervento di fatti o atti univoci, dopo la proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti argomenti di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, come nel caso in esame alla luce di quanto rappresentato dal difensore in sede camerale.

Sulle spese il Tribunale applica il principio della soccombenza virtuale, stante la fondatezza della pretesa azionata, e condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura di Euro 800,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *