Sospensione per inserimento cava nel PTRAC non elude il giudicato (TAR Liguria n. 276 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo che ha annullato l’esclusione di un’area dal piano territoriale regionale delle attività di cava non pone un vincolo puntuale sull’esito della riedizione del potere, ma impone all’amministrazione di conformarsi alle relative indicazioni. Nel rinnovare il procedimento, l’amministrazione può disporne la sospensione per acquisire gli approfondimenti istruttori che il giudicato non ha precluso, purché funzionali alla nuova e completa valutazione dell’interesse pubblico. La sospensione del sub-procedimento di redazione del rapporto ambientale è legittima quando è determinata dall’impossibilità di eseguire sopralluoghi imputabile all’inerzia o all’opposizione del privato. Il divieto di aggravare il procedimento non opera rispetto ad accertamenti che non comportano alcun pregiudizio per l’interessato e che risultano necessari a superare incertezze conoscitive.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di una cava di calcare dolomitico dismessa e oggetto di un precedente giudizio. Con la sentenza n. 673/2021 questa Sezione aveva ritenuto illegittima l’esclusione dell’area dal Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava, rilevando che né la necessità di rinnovare la V.A.S., né il vincolo di zona speciale di conservazione, né la presenza dell’habitat prioritario 6210 costituivano ostacoli assoluti alla coltivazione.
A seguito di un sopralluogo, il Servizio cave della Regione ha disposto la sospensione del sub-procedimento di redazione del rapporto ambientale, rilevando la presenza di cumuli di materiale sul piazzale e l’impossibilità di accesso ai tecnici regionali e ad ARPAL. La ricorrente ha impugnato la sospensione deducendo la violazione del giudicato e l’illegittimo aggravamento del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso. Sul primo motivo, relativo all’habitat prioritario 6210, il Tribunale chiarisce la portata del precedente: la sentenza n. 673/2021 non ha affermato l’irrilevanza dell’habitat, ma solo che la sua presenza non è “assolutamente ostativa” all’inclusione, potendo l’escavazione svolgersi previa autorizzazione in deroga. Ne deriva che all’amministrazione non è precluso procedere a ulteriori approfondimenti, tra cui il sopralluogo dei tecnici competenti in materia di biodiversità, rimasto ineseguito per l’opposizione della ricorrente.
Quanto al secondo motivo, concernente i cumuli di materiale inerte, il Collegio osserva che la valutazione sull’assenza di metalli inquinanti risale al piano regionale di gestione dei rifiuti del 2015 e si fonda su criteri che potrebbero non coincidere con quelli propri del P.T.R.A.C. Trattandosi di stima risalente a quasi dieci anni, non è escluso che nel frattempo siano stati accumulati altri materiali. Sarebbe pertanto irragionevole precludere ulteriori accertamenti, che non arrecano pregiudizio alla ricorrente.
Il terzo motivo, relativo al mancato riscontro delle osservazioni partecipative, resta assorbito essendo incentrato sulle medesime doglianze del secondo motivo, ritenuto infondato. Il Collegio esclude, infine, la violazione del divieto di aggravare il procedimento: la Regione si è limitata a chiedere ad ARPAL la trasmissione della documentazione istruttoria, ed è stata l’Agenzia a disporre autonomamente il sopralluogo, reso impossibile dall’opposizione della società e potuto avvenire solo a seguito del decreto di ispezione della Procura.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.