Nuovi volumi in zona TO1 esclusi anche se interrati e funzionali all’attività (TAR Sicilia n. 3755 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree soggette al regime di tutela orientata del Piano territoriale paesistico, la realizzazione di un nuovo manufatto edilizio non costituisce ampliamento del fabbricato preesistente e resta esclusa dal divieto di nuova edificazione, anche quando l’opera sia interrata, mimetizzata e funzionale all’attività agricola. Le previsioni del piano paesaggistico sono cogenti e prevalgono sugli strumenti urbanistici difformi per effetto dell’art. 145, terzo comma, del decreto legislativo n. 42/2004. Il parere contrario della Soprintendenza costituisce atto di natura vincolata, con la conseguenza che il difetto di istruttoria e la disparità di trattamento non ne determinano l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990. Restano estranei all’ambito di cognizione dell’autorità preposta alla tutela i profili attinenti ad altre discipline, come quelli sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il Fatto

La ricorrente, azienda agricola operante nelle isole Eolie, ha chiesto l’autorizzazione paesaggistica per un fabbricato interamente interrato, di ridotte dimensioni, destinato a spogliatoio e servizi igienici a uso esclusivo del personale. La Soprintendenza ha espresso parere contrario richiamando il regime normativo dell’area, che vietava l’incremento della consistenza e nuove costruzioni. Avverso tale diniego l’interessata ha proposto ricorso gerarchico, rimasto privo di decisione espressa.

Ha quindi impugnato davanti al TAR Sicilia il silenzio e la nota soprintendentizia, deducendo l’erronea interpretazione della disciplina del Piano territoriale paesistico, il difetto di istruttoria per mancato esame delle osservazioni, la disparità di trattamento rispetto ad altri interventi assentiti e il contrasto con la normativa in materia di servizi igienici nei luoghi di lavoro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 9 del Piano Territoriale Paesistico e dell’art. 13, che disciplina il regime TO1. La disposizione ammette limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie in favore dell’attività agrituristica e nel caso di recupero edilizio, mentre esclude espressamente la nuova edificazione.

L’intervento in esame, osserva il TAR, consiste in un manufatto nuovo, fisicamente distaccato dal fabbricato preesistente, del quale non costituisce ampliamento né, a ben vedere, pertinenza in senso civilistico, essendo l’immobile esistente destinato alla residenza dell’imprenditore e non all’attività colturale. Non rileva che l’opera sia interrata e mimetizzata: ciò che conta è che il regime normativo non consenta volumi ulteriori.

Il richiamo dell’art. 9 agli impianti destinati alla lavorazione dei prodotti agricoli non giova alla ricorrente, perché quegli interventi, quando abbiano natura edilizia, devono essere conformi allo specifico regime normativo. Neppure l’art. 63 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale può derogare: la disciplina urbanistica è recessiva rispetto al piano paesistico per effetto dell’art. 145, terzo comma, del decreto legislativo n. 42/2004. Il disposto dell’art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, inoltre, non abilita opere che esorbitino dal perimetro di quelle ammesse dal vincolo.

Il parere della Soprintendenza è dunque espressione di una competenza vincolata. La mancata considerazione delle deduzioni procedimentali non è idonea a determinare l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990, e la motivazione sintetica risulta adeguata. La disparità di trattamento non rileva rispetto ad atti vincolati, mentre il richiamo alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro è estraneo all’ambito di cognizione dell’autorità di tutela.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda e delle difese meramente documentali dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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