Ottemperanza divenuta improcedibile per esecuzione del giudicato e spese (Cons. Stato n. 9730 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione del giudicato da parte del Commissario ad acta determina la sopravvenuta improcedibilità della domanda di ottemperanza, con conseguente declaratoria di non luogo a ulteriormente provvedere. La circostanza che la parte non abbia precisato il contenuto del provvedimento commissariale, favorevole o contrario alle sue pretese, non impedisce di prendere atto dell’avvenuta esecuzione e di definire il giudizio. Le spese processuali della fase successiva alla sentenza che ha nominato il Commissario sono poste a carico dell’Amministrazione inottemperante, liquidate in via forfettaria e in misura ridotta in ragione della contenuta attività svolta e della non elevata complessità. Il giudice dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Cons. Stato, Sez. VI, n. 4587/2021 del 14 giugno 2021, con cui, previa riunione degli appelli, era stato annullato il provvedimento ministeriale del 29 maggio 2018 che negava il riconoscimento delle abilitazioni all’insegnamento conseguite presso istituzioni accademiche estere.

Con la sentenza di questa Sezione n. 4823/2023 del 12 maggio 2023 il ricorso in ottemperanza è stato accolto, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni. Essendo perdurata l’inerzia, la Sezione ha nominato un Commissario ad acta con ordinanza collegiale n. 10544/2023 del 6 dicembre 2023. Con successiva sentenza non definitiva n. 6979/2024 del 5 agosto 2024 la Sezione ha respinto la sostituzione del Commissario e la condanna all’astreinte, trasmettendo gli atti alla Corte dei conti. Da qui la fissazione della camera di consiglio per la trattazione ulteriore.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alle conseguenze processuali dell’avvenuta esecuzione del giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza. La ricorrente, con nota depositata il 25 novembre 2024, ha comunicato l’intervenuta esecuzione da parte del Commissario ad acta con provvedimento n. 2309 del 25 settembre 2024, senza precisare se il contenuto fosse a lei favorevole o contrario, insistendo per la condanna alle spese con distrazione.

La Sezione trae da tale comunicazione la conseguenza che la domanda di ottemperanza, per effetto dell’esecuzione sopravvenuta, è divenuta improcedibile. Ne deriva la declaratoria del non luogo a ulteriormente provvedere, poiché è venuto meno l’interesse a una pronuncia sull’inerzia dell’Amministrazione, essendo il giudicato stato attuato.

Il Collegio esamina poi il profilo delle spese. Esse vengono liquidate per la fase successiva alla sentenza n. 4823/2023, a carico del Ministero resistente e in favore della ricorrente, in via forfettaria e nella misura ridotta indicata in dispositivo. La riduzione è giustificata dalla contenuta attività svolta in quella fase e dalla non elevata complessità della controversia.

La Sezione dispone infine la distrazione delle spese in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, secondo il meccanismo dell’art. 93 cod. proc. civ.. La pronuncia si chiude con l’ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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