Certificati bianchi solo se il risparmio energetico è riferito ai clienti finali (Cons. Stato n. 6019 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema dei certificati bianchi, la certificazione dei risparmi energetici presuppone una necessaria e univoca correlazione tra il progetto e i clienti finali destinatari del beneficio. Il risparmio energetico negli usi finali di energia non si identifica con la mera produzione di energia da fonte rinnovabile immessa in rete, ma esige che l’intervento riduca il consumo di energia da fonte fossile presso utenze finali, tipicamente mediante autoconsumo. L’assenza di un collegamento degli impianti fotovoltaici a specifiche utenze della rete integra un elemento insito nella normativa primaria e secondaria di settore, non un requisito introdotto dai chiarimenti operativi del Gestore. Il diniego opposto al richiedente è pertanto legittimo e correttamente motivato, anche in ragione della natura vincolata del provvedimento.
Il Fatto
La società ha presentato al Gestore dei Servizi Energetici due richieste di verifica e certificazione per progetti di installazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kWp. Il Gestore ha respinto le istanze rilevando che la produzione non era destinata direttamente a utenze finali, richiamando i chiarimenti operativi pubblicati nel marzo 2017.
La società ha impugnato i dinieghi, i preavvisi e il documento di chiarimenti davanti al TAR Lazio, chiedendo in via principale l’annullamento e l’accertamento del diritto ai titoli di efficienza energetica, in via subordinata il risarcimento del danno. Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo essenziale che il risparmio si realizzi con riferimento agli utenti finali. La società ha proposto appello, censurando l’interpretazione della nozione di usi finali e l’omessa pronuncia su taluni motivi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i due motivi. Preliminarmente osserva che la mancata disamina di un motivo di primo grado non impone la rimessione al TAR, non ricorrendo i presupposti della revocazione, peraltro non richiesta. La questione centrale riguarda la nozione di usi finali di energia: secondo l’appellante la formula del d.m. 28 dicembre 2012 ricomprenderebbe anche le reti di distribuzione, con la conseguenza che l’immissione in rete dell’energia prodotta integrerebbe il risparmio richiesto.
La Sezione richiama un orientamento consolidato che fa riferimento ai soli clienti finali quali destinatari della produzione. Cita in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, n. 2432 del 13 marzo 2024 e Sez. VI n. 1084 del 15 febbraio 2022, che ribadiscono la correlazione necessaria e univoca tra progetto e clienti finali partecipanti. Richiama inoltre Cons. Stato, Sez. VI, n. 6064 del 12 ottobre 2020 sul servizio di dispacciamento e l’equilibrio tra produzione e consumo, nonché la recente sentenza n. 2593 del 28 marzo 2025, che collega la correttezza dell’incentivazione agli interessi dei consumatori finali.
Il Collegio esamina anche il precedente invocato dall’appellante (Cons. Stato, Sez. II, n. 4127 del 2022), rilevando che esso riguarda il diverso tema del versamento degli oneri di sistema fatturati e non riscossi, e non consente di affermare la possibilità di distrarre l’energia dai consumatori finali. Valorizza invece l’art. 2, lett. a), del d.m. 28 dicembre 2012, che definisce l’energia complessivamente distribuita come somma dell’energia trasportata ai clienti finali.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che né la Scheda Tecnica 7T né la Delibera EEN 3/08 contengono un riferimento esplicito ai destinatari del risparmio, ma dal loro silenzio non si può inferire una volontà contraria al quadro disciplinare complessivo. Il d.m. 7 dicembre 2023 non è conferente, essendo di epoca posteriore al provvedimento impugnato. L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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