Interessi dal saldo effettivo e poteri del commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 627 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo è vincolato al contenuto del giudicato e non dispone di margini interpretativi né di poteri integrativi. Ove la sentenza di condanna preveda gli interessi legali fino all’effettivo saldo, il termine di maturazione coincide con il pagamento effettivo e non con l’emissione del decreto di pagamento. L’ordine di pagamento non assolve l’obbligazione. Il commissario ad acta, organo del giudice dell’ottemperanza, deve provvedere all’allocazione in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento, potendo reperire materialmente le somme; l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono causa di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Emilia-Romagna per ottenere il pagamento integrale della somma oggetto di una condanna disposta dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza del 29 marzo 2021. La sentenza, non definitiva, è passata in giudicato per i capi non investiti dal ricorso in riassunzione, come attestato dalla Corte d’Appello il 28 agosto 2024, che ha precisato la formazione del giudicato interno sulle parti non oggetto di rinvio.
Il Ministero della Salute ha corrisposto una parte della somma. La difesa dei ricorrenti ha contestato la permanenza di un residuo a titolo di danno catastrofale e di ulteriore sorte capitale. Il Collegio ha chiesto chiarimenti con ordinanza collegiale del 5 marzo 2025. All’esito il danno catastrofale è risultato corrisposto il 5 dicembre 2024, mentre è rimasta contestata la sorte di euro 8.464,40.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione del dies a quo per il calcolo degli interessi. L’Amministrazione sostiene che il calcolo sia assolto con l’emissione del decreto di pagamento e non con il pagamento effettivo. La tesi non è accolta. In sede di ottemperanza non residuano margini interpretativi né poteri integrativi del giudice amministrativo, che deve limitarsi ad assicurare l’adempimento di quanto statuito dal giudice ordinario.
La sentenza ottemperanda, nel quantificare le somme, ha previsto gli interessi legali successivi alla sentenza stessa «fino all’effettivo saldo». È quindi la data del saldo effettivo a rilevare, non quella dell’ordine di pagamento. Poiché l’ammontare degli interessi non è contestato, la somma residua risulta ancora dovuta. Ne consegue la dichiarazione dell’obbligo del Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza.
Il Collegio assegna all’Amministrazione il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente, perché provveda entro giorni 90 dalla scadenza del termine.
Le precisazioni sui poteri commissariali sono puntuali. Il commissario è organo del giudice dell’ottemperanza; le sue determinazioni sono funzionali all’esecuzione del giudicato e le eventuali inerzie possono rilevare sul piano della responsabilità erariale. Deve curare l’allocazione in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento, nonché il reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi o l’indisponibilità di cassa non sono causa legittima di impedimento. Il compenso del commissario, dipendente pubblico dell’Amministrazione debitrice, resta compreso in quello già percepito. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate in euro 5.000 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato. Il dispositivo dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e accoglie in parte, ordinando il pagamento del residuo.
Nota della Redazione
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