Accesso agli atti sul permesso di soggiorno e silenzio della Commissione (TAR Puglia n. 719 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-rifiuto serbato dall’amministrazione su una istanza di accesso agli atti è illegittimo quando il richiedente ha esposto in modo chiaro l’interesse diretto, concreto e attuale che lo muove. Ai fini dell’ostensione è sufficiente che l’accesso abbia funzione strumentale e propedeutica alla tutela, da esperirsi in qualunque sede, di situazioni giuridiche che producano ripercussioni positive o negative nella sfera dell’istante. L’amministrazione che non alleghi concrete e specifiche ragioni di riservatezza non può opporre alcun diniego. Il diritto di accesso non può però risolversi in un controllo generalizzato dell’operato pubblico.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato, il 22 febbraio 2024, domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con istanza del 13 novembre 2024, trasmessa a mezzo p.e.c., chiedeva alla Commissione Territoriale di Bari copia di tutta la documentazione relativa alla propria domanda, comprese le comunicazioni infraprocedimentali, il parere obbligatorio e il provvedimento conclusivo.

La richiesta restava inevasa. La ricorrente impugnava quindi il silenzio-rifiuto formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990 e chiedeva l’accertamento del diritto all’accesso, con l’ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, c.p.a. Il Ministero dell’Interno si costituiva senza articolare difese sul punto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal carattere generale del diritto di accesso, qualificato come principio generale dell’attività amministrativa diretto a favorire la partecipazione dei cittadini e ad assicurare imparzialità e trasparenza, ai sensi dell’art. 22, comma 2, legge n. 241/1990. Sono accessibili, in linea di principio, tutti i documenti detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della disciplina sostanziale, secondo l’art. 22, comma 1, lett. d).

Il giudice richiama poi i limiti dell’istituto: l’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22, comma 1, lett. b), e il divieto di un accesso preordinato a un controllo generalizzato dell’operato delle amministrazioni, posto dall’art. 24, comma 3. Su questa cornice il TAR verifica la legittimità del silenzio opposto.

La risposta dell’amministrazione è giudicata ingiustificata. Il Collegio precisa che per l’esibizione è sufficiente la funzione strumentale e propedeutica dell’accesso rispetto alla tutela di situazioni giuridiche, anche diverse dal diritto soggettivo o dall’interesse legittimo, purché idonee a incidere nella sfera giuridica dell’istante.

Nel caso concreto la ricorrente, a mezzo del difensore munito di procura specifica, aveva indicato con chiarezza le ragioni della richiesta: conoscere documentazione, parere obbligatorio e provvedimento conclusivo per orientare la successiva attività difensiva. Il TAR rileva altresì che il Ministero, non difendendosi sul punto, non ha allegato alcuna ragione di riservatezza opponibile all’istante.

Il ricorso è dunque accolto: il silenzio-rifiuto è annullato e il diritto all’accesso accertato nei sensi precisati in motivazione, con condanna dell’amministrazione alle spese, liquidate in complessivi € 800,00 oltre oneri, distratte in favore del procuratore antistatario, e con ordine di esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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