Legittimazione passiva e copertura finanziaria nell’ottemperanza ai giudicati (TAR Sicilia n. 1600 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la legittimazione passiva spetta all’amministrazione pubblica che è stata parte del giudizio definito dalla sentenza e che risulta inadempiente rispetto agli obblighi da questa derivanti, non rilevando che la funzione amministrativa sia attribuita a un ente diverso. Nel sistema integrato dei servizi socio-assistenziali i Comuni agiscono come collettori dei finanziamenti regionali, privi di autonomia decisionale, con la conseguenza che l’obbligo di copertura finanziaria delle somme dovute in esecuzione del giudicato grava sull’Amministrazione regionale. Accertato l’inadempimento e decorso il termine dilatorio, il giudice ordina l’ottemperanza entro un termine perentorio e nomina, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme spettanti.
Il Fatto
Una cooperativa sociale, in liquidazione volontaria, agisce per l’ottemperanza di due sentenze del TAR Sicilia, Catania. Con la prima il giudice amministrativo aveva annullato i decreti assessoriali nella parte in cui non prevedevano alcun finanziamento in favore della ricorrente per gli anni 2022 e 2023, essendo illegittima l’interruzione dell’erogazione dei contributi per l’attività svolta in esecuzione della convenzione stipulata con il Comune. Con la seconda erano stati annullati i provvedimenti di annullamento in autotutela dei decreti di finanziamento, adottati oltre il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Le sentenze, notificate e non impugnate, sono passate in giudicato. Decorso il termine dilatorio dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva liquidato i finanziamenti né le spese di giustizia. La ricorrente chiede quindi l’esecuzione dei giudicati, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la trasmissione degli atti alla Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Assessorato. L’art. 114, comma 1, c.p.a. individua il soggetto legittimato passivo nell’amministrazione tenuta all’adempimento del giudicato: nel caso di specie è l’Assessorato, soccombente nelle sentenze di cui si chiede l’esecuzione.
La difesa regionale invocava l’art. 16 della L.R. Sicilia n. 22/1986, che assegna ai Comuni la titolarità dell’erogazione dei servizi socio-assistenziali. Il Tribunale ricostruisce il sistema: i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative attuative, ma operano all’interno di un sistema di finanziamento regionale. Le Regioni ripartiscono le risorse del Fondo, i Comuni le gestiscono in qualità di collettori, senza autonomia decisionale in materia di finanziamenti.
Il pagamento delle prestazioni da parte del Comune è dunque subordinato alla copertura finanziaria regionale. Ne deriva che l’obbligo di copertura delle somme dovute in esecuzione dei giudicati grava sull’Amministrazione regionale, che dovrà trasferirle al Comune, il quale provvederà al pagamento.
Nel merito il ricorso è fondato: i titoli esecutivi sono ritualmente notificati e passati in giudicato, il termine dilatorio è decorso e l’Assessorato non ha provato l’adempimento. La difesa si limita a richiamare un decreto di impegno delle spese legali e l’avvio della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, senza fornirne prova. Il Collegio ordina pertanto l’ottemperanza entro sessanta giorni, con nomina del commissario ad acta in caso di inerzia.
Accolta anche la domanda di penalità di mora, determinata negli interessi legali sulle somme spettanti dalla notificazione della sentenza fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Non sussistono, allo stato, i presupposti per la trasmissione degli atti alla Corte dei conti. Le spese seguono la soccombenza regionale e sono compensate con il Comune.
Nota della Redazione
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