Condono in area vincolata insanabili opere che creano nuovi volumi o superfici (TAR Sicilia n. 1594 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale siciliana di interpretazione autentica, il terzo condono edilizio recepito dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, compreso il limite di cui al comma 27, lettera d). In presenza di vincoli anche solo relativi, idrogeologici, ambientali o paesistici, sono pertanto sanabili esclusivamente le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, sempre che l’intervento sia anteriore al vincolo, conforme alle prescrizioni urbanistiche e munito di parere favorevole dell’autorità preposta. È preclusa la sanatoria di ogni opera che comporti creazione di nuovi volumi o superfici, valutati in senso paesaggistico e finalistico, senza distinzione tra volumi tecnici, interrati o fuori terra. Il diniego adottato su tali basi costituisce atto vincolato e non richiede comparazione con l’interesse privato né preavviso di rigetto.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile a destinazione abitativa nel territorio di un comune siciliano, presenta nel dicembre 2004 istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003 per un ampliamento consistente in due vani al piano terra, due magazzini interrati e il cambio di destinazione d’uso di un garage. Le opere risultano ultimate entro il 31 marzo 1989 e occupano complessivamente metri quadri 74,68 tra superficie residenziale e non residenziale.
La Soprintendenza competente, con nota del febbraio 2023, esprime parere negativo sulla compatibilità paesaggistica richiamando la circolare assessoriale n. 2 del 30.12.2022; il Comune, con provvedimento dell’aprile 2023, respinge la domanda. La ricorrente impugna il diniego comunale, il parere della Soprintendenza, il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico e la stessa circolare, deducendo difetto di motivazione, istruttoria incompleta, omessa comunicazione di avvio del procedimento e formazione del silenzio-assenso ex art. 17, sesto comma, della legge regionale n. 4/2003.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dalla Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2. La Consulta ha chiarito che il rinvio operato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del decreto legge n. 269/2003 è integrale e comprende il comma 27, lettera d), che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi.
Il Tribunale ritiene corretta la circolare assessoriale n. 2/2022, che ha recepito tale impostazione, e richiama i propri precedenti nonché le pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 836/2023 e n. 288/2023, che hanno superato il diverso indirizzo espresso dal parere n. 291/2010. Nelle aree vincolate restano dunque sanabili solo gli interventi di minore importanza, mentre è esclusa la regolarizzazione di opere che incrementino volumi o superfici.
Quanto alla nozione di volume, il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui il divieto di incremento riguarda qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza distinzione tra volumi tecnici e altri volumi, interrati o fuori terra. Analogamente, la superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, avuto riguardo all’impatto sull’assetto del territorio e non alla sola destinazione degli spazi.
Nel caso concreto la domanda concerne un ampliamento con creazione di nuovi vani e magazzini: i provvedimenti impugnati risultano perciò interamente vincolati e adeguatamente motivati per relationem. Il richiamo alla circolare, consentito dall’art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, esplicita la ragione del diniego. Irrilevante è la pendenza del ricorso gerarchico, non avendo questo efficacia sospensiva, e inapplicabile è la disciplina sul silenzio-assenso, riferendosi l’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 al primo e al secondo condono. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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