Giudizio di ottemperanza al lodo arbitrale e oneri probatori dell’ente inadempiente (TAR Sicilia n. 2462 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un lodo arbitrale dichiarato esecutivo e divenuto inoppugnabile, l’azione è ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. e), c.p.a. e mira all’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato. Incombe sul creditore la prova del fatto costitutivo del diritto azionato; sull’amministrazione grava invece l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, secondo il riparto dell’art. 2697 c.c.. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni, integra condizione di procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. L’approvazione del piano di riequilibrio finanziario fa venir meno le cause di sospensione o inammissibilità del giudizio di ottemperanza. Non sono dovute le spese di precetto, essendo l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza imputabile alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Un collegio arbitrale condannava il Comune di Patti a corrispondere a un professionista la somma di € 9.910,70, oltre interessi legali dal 20.11.2003 fino all’effettivo soddisfo, e le spese del procedimento liquidate in € 2.106,00 per compensi, oltre accessori. Il lodo, reso esecutivo dal Presidente del Tribunale di Messina, era notificato all’ente nel giugno 2023 e non impugnato, divenendo definitivo.

L’amministrazione non eseguiva il titolo. Il creditore proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di integrale adempimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente rifiuto. Il Comune non si costituiva, limitandosi a depositare note sulla pendenza e poi sull’approvazione del piano di riequilibrio finanziario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare: la pendenza della procedura di riequilibrio finanziario dell’ente. Rileva il giudice che, essendo intervenuta l’approvazione del piano da parte della Corte dei Conti, è venuta meno la causa di possibile sospensione o inammissibilità del giudizio. La decisione della magistratura contabile è quindi valorizzata come fatto risolutivo del profilo di ammissibilità.

Nel merito, il TAR richiama l’art. 112, comma 2, lett. e), c.p.a., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il ricorso è pertanto dichiarato ammissibile.

Il passaggio centrale riguarda il riparto dell’onere probatorio. Il giudice applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Avendo il ricorrente dimostrato il fatto costitutivo, incombeva sull’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti. L’ente, non costituito, non ha smentito le risultanze di causa: l’obbligo di ottemperare resta quindi integro.

Il Collegio verifica inoltre il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 e successivamente modificato, ritenendolo decorso già al momento della notifica del ricorso. L’obbligo esecutivo è affermato per la sorte capitale residua, per gli interessi secondo il titolo e per gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Sono escluse le spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Il TAR ordina quindi l’integrale esecuzione del lodo nel termine di novanta giorni e nomina commissario ad acta il Segretario comunale di altro ente, o funzionario delegato, con ulteriore termine di novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa relazione e parcella da depositare a pena di decadenza entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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