Annullamento in autotutela della SCIA oltre il termine di dodici mesi (TAR Sicilia n. 2463 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione annulla in autotutela una segnalazione certificata di inizio attività deve essere adottato nel termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, decorrente dalla presentazione della segnalazione. Una volta perfezionatasi la SCIA per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, l’esercizio del potere di annullamento oltre il termine è illegittimo e determina l’annullamento del provvedimento. Il termine opera come limite all’esercizio del potere, non come semplice scansione procedimentale, e la sua violazione è rilevabile anche d’ufficio.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un’area ricadente in zona A3 del Piano Regolatore Generale e in zona REP del Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie, presentano il 26 agosto 2022 una SCIA alternativa al permesso di costruire per un locale cantina interrato di pertinenza di un’attività di servizi marittimi. La segnalazione si perfeziona per silenzio-assenso decorso il termine di trenta giorni.

Nel marzo 2024 il Comune ordina la demolizione delle opere, provvedimento poi annullato dal Tribunale con altra sentenza. Con nota del 10 giugno 2024 avvia il procedimento di annullamento in autotutela della SCIA e il 22 agosto 2024 adotta il provvedimento n. 33294, contestando la realizzazione di un volume non consentito in zona A3. I ricorrenti impugnano, deducendo tra l’altro la violazione del termine di dodici mesi e il difetto di motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale. Il Comune non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il momento di perfezionamento della segnalazione. Il provvedimento impugnato, dopo la comunicazione di avvio n. 64/2024 del 28 maggio 2024 che aveva contestato anche l’incompletezza documentale, fa esclusivo riferimento alla realizzazione di un volume. Il Comune, quindi, non ha più censurato la presunta carenza documentale e ha disposto l’annullamento solo per quella ragione.

Da ciò il Tribunale deduce che la SCIA si è perfezionata decorso l’ordinario termine di trenta giorni dalla presentazione, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990. Il perfezionamento per silenzio-assenso segna il dies a quo del termine di dodici mesi entro cui l’amministrazione può esercitare il potere di autotutela.

Il provvedimento del 22 agosto 2024 interviene oltre quel termine, essendo la segnalazione presentata il 26 agosto 2022 e comunque perfezionatasi il 26 settembre 2022. La violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 è assorbente: il ricorso è fondato e il provvedimento va annullato, senza necessità di scrutinare gli ulteriori motivi.

Il Collegio non annulla invece la nota di avvio del procedimento del 10 giugno 2024, impugnata a fini dichiaratamente tuzioristici, perché atto di natura endoprocedimentale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della semplicità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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