Misure compensative prive di verifica in concreto violano il giudicato (Cons. Stato n. 9369 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il decreto del commissario ad acta che subordini il riconoscimento del titolo abilitante conseguito in altro Stato membro al superamento di misure compensative è nullo per violazione del giudicato quando non dia conto del confronto in concreto tra la formazione espletata e quella prevista dall’ordinamento interno. Il giudicato conformativo impone all’amministrazione di verificare che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno, e di raffrontare la qualificazione attestata dai titoli e dall’esperienza professionale con quella richiesta dalla normativa nazionale. L’affermazione apodittica del monte ore compensativo, priva della necessaria verifica in concreto, elude l’obbligo conformativo e integra inottemperanza. Il Collegio reitera pertanto l’ordine di esecuzione e nomina commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2600/2022, l’annullamento del diniego opposto dal Ministero dell’Istruzione al riconoscimento dell’abilitazione professionale all’insegnamento acquisita in Bulgaria. La stessa Sezione aveva poi dettato l’esatta ottemperanza con la sentenza n. 11548/2022, individuando i principi conformativi cui l’amministrazione doveva attenersi nella riedizione del potere.
Il commissario ad acta, con decreto del 29 maggio 2023, ha riconosciuto il titolo subordinandolo però al superamento di misure compensative ex art. 22 del d.lgs. n. 206/2007, consistenti nella prova attitudinale ovvero nel tirocinio, con scelta rimessa all’interessata. La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la violazione del giudicato, per essere state imposte misure afflittive senza alcun esame del percorso formativo maturato.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dapprima acquisito, con ordinanza interlocutoria n. 10406/2023, gli atti prodromici al decreto commissariale, motivato in massima parte per relationem. Si è trattato di comprendere il percorso logico seguito dal commissario nella scelta del programma della prova e del monte ore del tirocinio, e dunque le modalità con cui l’esperto valutatore aveva proceduto al raffronto tra le formazioni.
Il Ministero ha depositato una relazione chiarendo che il decreto rinviava, per mero refuso, a un numero di protocollo errato, essendo corretto il riferimento alla nota AOODGSIP 2162 del 17.05.23. Il Collegio ha tuttavia rilevato che, al di là del numero, il parere presupposto non spiega affatto il ragionamento che ha condotto alla quantificazione delle 300 ore compensative.
Tale indicazione si risolve in una apodittica affermazione di principio, sprovvista della necessaria verifica in concreto della formazione. Il Ministero continua dunque a essere inottemperante al giudicato, sottraendosi all’obbligo del confronto effettivo tra la formazione espletata e quella prevista dall’ordinamento nazionale, e ha adottato un atto nullo per violazione del giudicato.
Il Collegio reitera l’ordine di prestare esecuzione al giudicato. Al fine di agevolare il sollecito adempimento, ferma la discrezionalità, ritiene opportuno che il Ministero valuti la possibilità di assumere a confronto procedure similari concluse con la piena soddisfazione dell’interesse del ricorrente. Nomina inoltre commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega, per il caso di persistente inottemperanza, e condanna il Ministero alle spese, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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