Conferma propria in autotutela e sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio amministrativo (Cons. Stato n. 9370 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di conferma cd. propria, adottato dall’amministrazione all’esito di una nuova istruttoria e di una rivalutazione dei presupposti degli atti già adottati, si sostituisce a questi ultimi e priva il ricorrente dell’interesse a ottenerne l’annullamento in sede giurisdizionale. Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità dell’appello e dell’originario ricorso di primo grado, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La sopravvenuta carenza di interesse colpisce anche gli atti meramente esecutivi delle determinazioni confermate, che non esprimono una volontà autonoma. Resta ferma la facoltà di impugnare in un separato giudizio il nuovo atto.
Il Fatto
Due società operanti nel settore della produzione di calce avevano presentato nel 2013 una proposta di progetto di misura finalizzata al contenimento del consumo di combustibile fossile nella fase di essiccazione del cemento, mediante sostituzione di parte del gas metano con biomassa. Acquisito l’esito positivo dell’istruttoria dell’ENEA, il Gestore dei servizi energetici aveva approvato la proposta e, su successive richieste di verifica e certificazione, aveva autorizzato l’emissione di titoli di efficienza energetica per il primo semestre 2014 e per il primo semestre 2015.
Con note del 2016 il Gestore ha respinto le ulteriori richieste e ha annullato d’ufficio le precedenti determinazioni di accoglimento, chiedendo poi la restituzione dei titoli già percepiti. Le società hanno impugnato tali atti davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso. Proposto appello, nelle more è intervenuta un’istanza di riesame, definita dal Gestore con una nuova determinazione di conferma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, all’esito del procedimento di riesame, il Gestore ha confermato le precedenti determinazioni di rigetto e di annullamento d’ufficio. La conferma si fonda su una nuova valutazione dei presupposti: è stato superato il primo motivo ostativo, relativo al rendimento di generazione minimo, ma è stata ribadita la carenza di addizionalità del progetto, ritenuto conveniente anche in assenza di incentivazione.
Si tratta, secondo il Consiglio di Stato, di una conferma “propria”, perché sorretta da nuova istruttoria e da rivalutazione degli atti già adottati. Essa si sostituisce a questi ultimi e priva le società dell’interesse a ottenerne l’annullamento in sede giurisdizionale. Le appellanti restano libere di impugnare il nuovo atto in un separato giudizio.
La sopravvenuta carenza di interesse investe anche la nota con cui il Gestore aveva chiesto la restituzione dei titoli già percepiti. Essa non è espressione di una volontà distinta e autonoma rispetto alla decadenza dagli incentivi, ma ne rappresenta una conseguenza, destinata a venire meno in caso di annullamento dell’atto presupposto. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, 15 ottobre 2020, n. 6241.
Il Collegio precisa quindi che la carenza di interesse sopravvenuta in appello comporta la dichiarazione di improcedibilità tanto dell’appello quanto dell’originario ricorso di primo grado e determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Sul punto richiama Cons. St., sez. IV, n. 4287 del 2012, sez. V, n. 5208 del 2011 e sez. III, n. 1109 del 2011. Le spese di entrambi i gradi sono compensate, come da richiesta delle appellanti cui ha aderito il Gestore.
Nota della Redazione
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