Ottemperanza e commissario ad acta per silenzio regionale sul budget (TAR Abruzzo n. 128 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza del giudicato amministrativo, la mancata adozione del provvedimento espresso entro il termine assegnato dalla sentenza integra gli estremi dell’inadempimento e legittima la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 104/2010. Il rimedio sostitutivo presuppone la regolare notificazione del giudicato e la persistente inerzia dell’amministrazione. Accertati tali presupposti, il giudice amministrativo nomina il commissario con facoltà di delega, fissa il termine per gli atti sostitutivi e pone il compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. La particolarità della fattispecie può giustificare la compensazione delle spese.

Il Fatto

Una società che eroga in regime di accreditamento prestazioni di fisiochinesiterapia chiede l’ottemperanza della sentenza con cui il TAR Abruzzo aveva dichiarato l’obbligo della Regione di concludere con provvedimento espresso il procedimento di determinazione del tetto di spesa per il biennio 2011-2012. La sentenza, pubblicata nel dicembre 2022, era passata in giudicato ed era stata regolarmente notificata all’amministrazione regionale.

Trascorso un considerevole lasso di tempo dalla notificazione, la Regione non aveva ancora adottato alcun provvedimento. La società ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 28 febbraio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti del rito: la sentenza da ottemperare è stata regolarmente notificata alla Regione, ma dagli atti di causa non risulta che l’amministrazione vi abbia dato esecuzione. L’inerzia si protrae oltre il termine di novanta giorni assegnato dal giudicato per la conclusione del procedimento.

Ricorrendo tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda, il Tribunale applica il rimedio dell’art. 114, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 104/2010 e nomina commissario ad acta il Prefetto dell’Aquila, con facoltà di delega.

Il commissario dovrà porre in essere gli atti sostitutivi entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Il suo compenso è posto a carico dell’amministrazione inadempiente, secondo il principio che addossa all’ente che non ha dato esecuzione al giudicato il costo del rimedio sostitutivo.

Quanto alle spese, il Collegio ritiene sussistenti giusti motivi di compensazione, in ragione della particolarità della fattispecie in fatto e in diritto, così derogando alla regola della soccombenza. Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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