Ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario per la Carta docente: il TAR ordina l’esecuzione e nomina il commissario ad acta (TAR Lazio n. 12813 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario, munita di attestazione di conformità, sia stata notificata all’Amministrazione presso la sede reale e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, conv. modif. L. n. 30/1997. Il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato, ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine perentorio e, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza oneri compensativi, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione della predetta carta e al pagamento delle spese di lite.

La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione con le formalità richieste per valere come titolo esecutivo. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente ha adito il TAR Lazio con ricorso per ottemperanza, lamentando l’inottemperanza al giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso assistito da giuridico fondamento, verificando la sussistenza delle condizioni proprie dell’azione di ottemperanza: l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.

Nel merito, non risultando controverso che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di provvedere, corrispondendo le somme giudizialmente dovute entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla direzione generale competente per materia, con facoltà di delega, il quale provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

La regolamentazione delle spese ha seguito il criterio della soccombenza, con liquidazione in misura comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché documentate, in conformità alla giurisprudenza richiamata del TAR Lazio, Sez. III-bis, 13 ottobre 2025, nn. 17516 e 17518.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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