Ottemperanza e termine dilatorio: la notifica del titolo esecutivo alla PA segue le regole dei pubblici registri (TAR Lombardia n. 3187 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato. Poiché la notifica del titolo esecutivo è requisito per l’inizio del decorso di tale termine, la stessa deve essere effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministrazione debitrice risultante dai pubblici registri. L’estrazione dell’indirizzo dal Registro IPA è legittima solo in via sussidiaria, qualora l’amministrazione non abbia comunicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA. ex art. 16, comma 12, del D.Lgs. n. 179/2012. La notifica all’ufficio periferico o all’Avvocatura dello Stato non è idonea a fare decorrere il termine, con conseguente inammissibilità dell’azione.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione (c.d. carta docente) ai ricorrenti, corrispondendo la somma di euro 500,00 per ogni annualità, oltre alle spese di lite. Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento.

I docenti, quindi, proponevano ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari per l’esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria di mero stile. In camera di consiglio, il Collegio rilevava d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente richiamato il disposto dell’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, inibendo al creditore, prima di tale termine, di procedere a esecuzione forzata o a notifica del precetto. Il Collegio ha chiarito che tale disposizione si applica anche al giudizio di ottemperanza, che costituisce un rimedio alternativo all’esecuzione forzata per le obbligazioni pecuniarie fondate sul giudicato, come confermato dalla giurisprudenza citata.

Il termine dilatorio è finalizzato a consentire all’amministrazione di attivare e concludere il procedimento contabile di pagamento. Ne consegue che la notifica del titolo esecutivo deve essere effettuata presso la sede legale dell’ente debitore, individuata secondo le regole sui pubblici elenchi. Richiamato l’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012, il Collegio ha precisato che il domicilio digitale della pubblica amministrazione deve essere estratto dal Registro delle PP.AA., mentre il ricorso al Registro IPA è consentito solo nel caso di mancata indicazione dell’indirizzo nel primo elenco, secondo quanto previsto dal comma 1-ter della medesima disposizione.

Il TAR ha escluso che l’art. 3-bis, comma 1-bis, della legge n. 53/1994, come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022, possa condurre a una diversa conclusione, trattandosi di norma di raccordo che non equipara l’elenco IPA agli altri pubblici registri, ma si limita a ribadire la validità della notifica all’indirizzo individuato ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 179/2012.

Nel caso di specie, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva comunicato nel Registro delle PP.AA. il proprio indirizzo PEC, che costituisce il domicilio digitale eletto per le notificazioni degli atti giudiziari. La sentenza, invece, era stata notificata all’indirizzo PEC dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco, un ufficio periferico non legittimato a ricevere la notifica del titolo esecutivo. Il Collegio ha altresì precisato che il comunicato ministeriale che invitava a utilizzare un diverso indirizzo PEC (dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it) costituisce un mero atto organizzativo, privo di efficacia normativa, e che la notifica presso la sede dell’Avvocatura dello Stato non è idonea a soddisfare gli effetti sostanziali previsti dalla legge.

La mancata notifica del titolo esecutivo alla sede reale dell’ente ha impedito il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, rendendo inammissibile l’azione di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della difesa di mero stile dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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