Effetto incentivante e sostanziale identità del progetto di investimento (TAR Sardegna n. 1102 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di aiuti di Stato, la domanda di finanziamento è priva del c.d. effetto incentivante quando, alla data di presentazione dell’istanza, il progetto di investimento risulti già avviato e in fase avanzata di realizzazione, atteso che l’aiuto richiesto non è indispensabile per avviare l’attività già in corso da parte dell’operatore economico. La valutazione dell’amministrazione deve avere riguardo alla sostanziale identità tra il progetto già finanziato e quello oggetto della nuova domanda, considerato nella sua unitarietà, e non alla formale distinzione tra singole componenti impiantistiche. È irrilevante, a tal fine, che talune componenti dell’investimento non siano state ancora acquistate, ove esse costituiscano parte di un progetto proposto come unitario sin dall’origine e le spese già sostenute risultino funzionalmente destinate a dotare le infrastrutture dei requisiti necessari alla realizzazione dell’intervento.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della gestione dei rifiuti, impugnava la determinazione con cui il Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna aveva rigettato, ritenendola inammissibile, la sua manifestazione di interesse per la stipula di un Contratto di Investimento finalizzato alla realizzazione di un impianto per il trattamento di rifiuti liquidi nell’area industriale di Macchiareddu.
L’amministrazione aveva rilevato la mancanza dell’effetto incentivante, in quanto i lavori risultavano avviati prima della presentazione della domanda. Detto avvio era stato desunto dalla circostanza che la società, nel 2021, aveva già ottenuto un mutuo — nell’ambito del Fondo Competitività – Linea Prestiti — per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile destinato a ospitare l’impianto, nonché per la realizzazione delle opere funzionali al suo funzionamento. La ricorrente sosteneva, invece, che i lavori realizzati riguardassero un impianto di trattamento di rifiuti solidi, autonomo e distinto rispetto a quello oggetto della nuova domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la natura del finanziamento concesso nel 2021, osservando che la domanda presentata a valere sulla Linea Prestiti non era finalizzata al solo acquisto immobiliare, ma era inserita in un più ampio progetto di sviluppo — denominato “Realizzazione di una piattaforma di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, liquidi e solidi” — funzionalmente destinato alla realizzazione dell’impianto di trattamento.
La domanda presentata nel 2025 per il Contratto di Investimento risultava, pertanto, riferita a un progetto già inserito nel programma di sviluppo per il quale era stato concesso il precedente mutuo ipotecario. L’istruttoria aveva, infatti, dimostrato che, alla data della nuova domanda, il progetto originario era già in fase avanzata di realizzazione, con investimenti sostenuti per circa l’71% del totale. In particolare, il c.d. “capannone B” — destinato a ospitare l’impianto per i rifiuti liquidi — era stato progettato, dimensionato e realizzato con caratteristiche tecniche specificamente pensate per le apparecchiature di trattamento dei liquidi, come emerso anche dalla perizia di stima redatta in occasione del finanziamento del 2021.
Il Tribunale ha quindi escluso che il mancato acquisto dell’impianto di trattamento in senso stretto, o la sua modularità, potessero assumere rilievo, trattandosi di profili artificiosamente volti a determinare lo scorporo di una parte del progetto che era stato proposto come unitario sin dalle origini. Stante la sostanziale identità dei progetti e le spese già sostenute, la determinazione negativa dell’amministrazione era da ritenersi vincolata, con conseguente legittimità del provvedimento impugnato.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti resistenti.
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Nota della Redazione
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