Silenzio regionale su autorizzazione unica fotovoltaico e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3488 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è soggetto al termine massimo di novanta giorni quando il progetto non sia sottoposto alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006. Decorso inutilmente tale termine, l’amministrazione competente è tenuta a concludere il procedimento con provvedimento espresso, ferma restando la natura discrezionale del potere esercitando. All’accertato silenzio-inadempimento consegue l’ordine di provvedere entro un termine perentorio e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta. La notifica del ricorso all’autorità ambientale assume, ove sia già intervenuto il parere di non assoggettabilità a VIA, valore di mera litis denuntiatio.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 4 gennaio 2022 un’istanza ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per ottenere l’autorizzazione unica all’installazione e alla messa in esercizio di un impianto fotovoltaico in un Comune della provincia di Catania. La Commissione tecnica specialistica regionale aveva già dichiarato, con parere del 22 dicembre 2021, la non assoggettabilità a VIA del progetto.
L’istanza è rimasta priva di riscontro. La società l’ha reiterata il 4 marzo 2024, senza esito. Ha quindi impugnato l’inerzia della pubblica amministrazione, contestando la mancata conclusione del procedimento nel termine di novanta giorni previsto dalla norma. Le amministrazioni regionali intimate si sono costituite con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la disciplina applicabile ratione temporis nell’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003, che impone lo svolgimento del procedimento unico nel rispetto dei principi di semplificazione e delle modalità della legge n. 241/1990. La norma fissa il termine massimo di conclusione in novanta giorni per i progetti non sottoposti alle valutazioni ambientali e in sessanta giorni negli altri casi, al netto dei tempi delle procedure di VIA.
Poiché per il progetto era già stato espresso il parere di non assoggettabilità, il termine applicabile è quello di novanta giorni. L’Assessorato regionale all’energia e ai servizi di pubblica utilità, amministrazione competente a concludere il procedimento, non lo ha rispettato. Il Tribunale qualifica quindi la condotta come silenzio-inadempimento.
La notifica del ricorso all’ARTA viene riqualificata: poiché la valutazione ambientale si era già conclusa con esito favorevole, essa assume valore di mera litis denuntiatio e non incide sull’individuazione dell’amministrazione obbligata a provvedere.
All’accertato inadempimento consegue l’obbligo di definire il procedimento con provvedimento espresso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il Collegio precisa che resta ferma la natura discrezionale del potere in questione, richiamando il precedente TAR Sicilia, sez. Catania, sez. I, n. 1077/2023.
In caso di perdurante inerzia, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario di adeguata professionalità, che provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di novanta giorni. Si riserva la liquidazione del compenso, a carico dell’Assessorato regionale all’energia e con segnalazione del conseguente danno all’Erario, previa istanza documentata da presentarsi a pena di decadenza entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico ex art. 71 del d.P.R. n. 115/2002. Le spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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