Titolo di viaggio per stranieri e impossibilità di contatto con le autorità consolari del Paese di origine (TAR Lazio n. 13027 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 251/2007, il rilascio del titolo di viaggio al beneficiario di protezione sussidiaria è subordinato alla sussistenza di fondate ragioni che impediscano di richiedere il passaporto alle autorità consolari del proprio Paese. Tale impossibilità deve essere interpretata in senso sostanziale, ricomprendendo anche l’ipotesi in cui il rilascio del documento incontri gravi difficoltà burocratiche o appaia verosimilmente negato. L’onere probatorio gravante sul richiedente, soggetto debole rispetto al Paese di origine, è attenuato, potendo l’inopportunità di ogni contatto con l’autorità diplomatica discendere in re ipsa dalle stesse ragioni poste a base del riconoscimento della protezione internazionale. Tuttavia, la mera dichiarazione di non volersi recare presso l’autorità diplomatica per un generico motivo politico, priva di riscontri documentali, non è idonea a integrare l’impossibilità di richiedere efficacemente il passaporto nazionale, con conseguente legittimità del diniego del titolo di viaggio.
Il Fatto
Un cittadino turco, titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, impugnava il diniego di rinnovo del titolo di viaggio per stranieri, opposto dalla Questura di Roma per la mancata dimostrazione dell’impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità turche. Il richiedente aveva prodotto una dichiarazione in cui affermava di non volersi recare presso l’autorità diplomatica turca per “problemi politici”. La Commissione Territoriale di Trieste, in sede di riconoscimento della protezione sussidiaria, aveva già valutato poco credibili le affermazioni circa il timore di persecuzione in caso di rientro in Turchia. Il ricorrente aveva inoltre riferito di una vecchia richiesta di estradizione, definita dalla Corte d’Appello di Roma con declaratoria di non luogo a procedere per intervenuta revoca delle ricerche per decorrenza dei termini.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 251/2007 che condiziona il rilascio del titolo di viaggio per stranieri alla sussistenza di fondate ragioni impeditive della richiesta del passaporto alle autorità consolari del Paese di origine. Il Collegio ha poi aderito all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’impossibilità di “chiedere” il passaporto va intesa in senso sostanziale, come impossibilità di richiedere efficacemente il documento, valutando l’onere probatorio del richiedente in chiave attenuata e riconoscendo che l’inopportunità di contatti con le autorità del Paese di origine può discendere dalle stesse ragioni della protezione internazionale.
Tuttavia, applicando tali coordinate al caso concreto, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure del ricorrente, il quale non aveva documentato alcuna circostanza che gli impedisse di rivolgersi alle autorità diplomatiche turche. La dichiarazione di non volersi recare presso l’autorità del proprio Paese per un generico motivo politico è stata giudicata priva di riscontri, tanto più che la vicenda relativa alla condanna del 2005 per spaccio di stupefacenti e alla richiesta di estradizione si era conclusa con la revoca delle ricerche per decorrenza dei termini, come rilevato dalla Corte d’Appello di Roma.
Il Collegio ha pertanto respinto il ricorso, ravvisando la legittimità del diniego opposto dall’amministrazione. Ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità e del complessivo andamento della controversia.
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Nota della Redazione
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