L’ottemperanza per il pagamento di somme è fondata se l’amministrazione non prova l’adempimento (TAR Lombardia n. 3418 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il creditore che alleghi un titolo esecutivo formatosi a carico di una pubblica amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 assolve all’onere probatorio su di lui gravante. L’amministrazione che non contesti specificamente l’inadempimento e si limiti a una costituzione formale non fornisce la prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione al titolo entro un termine assegnato dal giudice e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Le penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm. possono essere richieste in un momento successivo, ove si verifichi un ritardo ulteriore.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di ferie non godute. Il titolo, notificato all’amministrazione, era rimasto inadempiuto. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la creditrice ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, la condanna dell’amministrazione a eseguire il giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre domandato la fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa della ricorrente è risultata adeguatamente documentata: la sentenza del giudice ordinario, la notifica del titolo e l’attestazione del passaggio in giudicato erano state prodotte in giudizio. L’amministrazione, pur costituendosi formalmente a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, non aveva contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Tale atteggiamento processuale ha consentito al giudice di ritenere provato l’inadempimento, senza necessità di ulteriori accertamenti.

La decisione si fonda sulla natura del giudizio di ottemperanza, che non è volto a riesaminare il rapporto sostanziale già definito dal giudicato, ma a garantirne l’esecuzione. In questo contesto, l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento grava sull’amministrazione che vi abbia dato corso, la quale deve fornirne prova specifica, non potendo limitarsi a una difesa meramente formale.

Conseguentemente, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Ha, inoltre, nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, o dirigente dallo stesso delegato, che avrebbe provveduto entro i successivi sessanta giorni, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione.

Il Collegio ha, infine, negato la condanna alle penalità di mora, ritenendo, in ragione dell’esiguità dell’importo, non sussistenti i presupposti per la loro applicazione. Ha però precisato che la parte ricorrente avrebbe potuto richiederle in un momento successivo, qualora l’inottemperanza fosse proseguita oltre i termini assegnati. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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