Esclusione lista elettorale per moduli non timbrati e accettazioni incomplete (TAR Calabria n. 801 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di presentazione delle liste elettorali per le elezioni comunali, i moduli di raccolta delle sottoscrizioni composti da più fogli devono essere congiunti mediante timbro trasversale o firma di congiunzione, non essendo sufficiente la mera unione materiale mediante nastro adesivo, poiché solo tale formalità assicura la sostanziale unitarietà del modulo e la consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista e ai candidati sostenuti. La dichiarazione di accettazione della candidatura che ometta l’indicazione della lista cui il candidato è collegato integra un vizio sostanziale, non emendabile attraverso il soccorso istruttorio di cui all’art. 33 d.P.R. n. 570 del 1960, ammesso solo per vizi meramente formali e in ipotesi eccezionali. Il principio di strumentalità delle forme e il favor partecipationis non consentono la ricostruzione postuma della volontà del candidato al di fuori della documentazione depositata.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato alla carica di sindaco, insieme ad altri candidati consiglieri e ai delegati alla presentazione, ha impugnato il verbale con cui la Commissione Elettorale Circondariale ha escluso dalla competizione elettorale la lista collegata, in vista delle elezioni comunali.
L’esclusione si fondava su tre rilievi: i moduli di presentazione non erano numerati e risultavano uniti solo con nastro adesivo, senza timbri o firme di congiunzione; la dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco ometteva l’indicazione delle liste collegate; le dichiarazioni di accettazione dei candidati consiglieri non indicavano la lista di appartenenza. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del verbale e l’accertamento del diritto della lista a partecipare alla competizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, richiamando la propria precedente giurisprudenza su una vicenda analoga. L’art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570 del 1960 prescrive che le firme siano apposte su moduli recanti il contrassegno della lista e i dati dei candidati. Quando le sottoscrizioni siano collocate su fogli aggiunti, la giurisprudenza amministrativa richiede la congiunzione mediante timbro trasversale, funzionale ad apprezzare la sostanziale unitarietà del modulo.
Nel caso esaminato, l’atto di presentazione era composto da un modulo principale e due atti separati, ciascuno formato da più fogli. Solo il primo foglio di ogni modulo conteneva nome e simbolo della lista, indicazione del candidato sindaco e nomi dei candidati; gli altri fogli ne erano privi ed erano uniti solo con nastro adesivo trasparente. Per il Collegio la sola unione materiale non basta: occorre un quid pluris costituito da timbri o firme di congiunzione, nel caso assenti. Diversamente, sarebbe ipotizzabile una raccolta di firme disgiunta dal modulo, poi materialmente collegata.
Anche il terzo motivo è stato giudicato infondato. Le dichiarazioni di accettazione delle candidature erano prive di qualsiasi riferimento alla lista elettorale. Tale collegamento non può essere ricostruito attraverso circostanze estrinseche di valenza indiziaria, poiché l’elemento qualificante risiede nella esplicita manifestazione di volontà del candidato, non surrogabile ex post. La previsione di adempimenti formali presidiati dall’autenticazione rende la manifestazione di volontà infungibile.
Il quarto motivo è stato parimenti respinto. Per i vizi relativi a uno degli elementi costitutivi dell’autenticazione non è ammesso soccorso istruttorio: l’art. 33 d.P.R. n. 570 del 1960 è interpretato in modo tassativo, per la sola regolarizzazione di elementi formalmente viziati, purché non derivi dubbio sul contenuto sostanziale dell’atto. Nemmeno la dichiarazione postuma del soggetto autenticatore sulla unione materiale dei fogli può assumere rilievo.
Il secondo motivo è rimasto assorbito, risultando l’esclusione già sufficientemente giustificata dagli altri vizi rilevati. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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