Ottemperanza e penalità di mora per la Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 842 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sanzionatoria e non risarcitoria: non ripara il pregiudizio da inesecuzione, ma sanziona la disobbedienza al giudicato e stimola il debitore all’adempimento. Essa è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro e non può ritenersi manifestamente iniqua quando è commisurata agli interessi legali. La misura si calcola in percentuale sulla somma oggetto di condanna, in aggiunta agli interessi dovuti in base al titolo esecutivo, e decorre dalla notifica dell’ordine di pagamento sino al soddisfacimento del credito o all’insediamento del commissario ad acta. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire il titolo nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario per l’ipotesi di inutile decorso del termine.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ottiene dal Tribunale Civile di Latina, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto a usufruire, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015. Il giudice condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite.

Passata la sentenza in giudicato, la decisione è notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 23 novembre 2023. Non seguendo alcuna esecuzione, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina del commissario e la condanna alle penalità di mora. L’amministrazione si costituisce con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti del rimedio. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato e sono decorsi i 120 giorni dalla notifica del titolo, con conseguente rispetto del termine dilatorio previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni statali. Il ricorso è pertanto fondato.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Latina o suo delegato, che provvederà entro trenta giorni, con spese a carico dell’amministrazione soccombente e compenso liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002.

Il nucleo argomentativo riguarda la domanda di condanna alle penalità di mora. Il Collegio richiama il testo dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), L. n. 208/2015, che consente al giudice di fissare, su richiesta di parte e salvo che sia manifestamente iniquo, la somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione, con efficacia di titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.

La novella ha recepito un principio già acquisito in via giurisprudenziale dalle Sezioni Unite del Consiglio di Stato n. 15 del 2014: la astreinte è dovuta anche per le condanne pecuniarie, perché assolve a una finalità sanzionatoria e non risarcitoria. Non è manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. Il Collegio richiama sul punto anche i precedenti del TAR Lazio n. 12739 del 2014 e n. 629 del 2015.

La quantificazione avviene quindi in misura percentuale sulla somma oggetto di condanna, prendendo a riferimento il tasso legale, in aggiunta agli interessi dovuti in base al titolo esecutivo, stante la funzione sanzionatoria e di coazione indiretta all’adempimento. L’astreinte così calcolata decorre dalla notifica dell’ordine di pagamento contenuto nel titolo sino al soddisfacimento del credito o all’insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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