Verifica requisiti di bando alla data di scadenza della domanda (TAR Basilicata n. 80/2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure selettive e concorsuali, per esigenze di par condicio, la verifica del possesso dei requisiti prescritti dal bando deve essere compiuta alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, e non in una fase successiva. Ne consegue che l’eventuale accertamento dell’amministrazione, operato con riferimento a un momento diverso e successivo, non può condurre all’esclusione del candidato che risultava in possesso del requisito alla data di presentazione dell’istanza. In sede cautelare, accertata la fondatezza del ricorso, la misura di salvaguardia può consistere nell’accantonamento della quota di finanziamento corrispondente al beneficio richiesto, onde neutralizzare il periculum in mora.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la determina con cui l’amministrazione regionale aveva approvato la graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate a valere su un bando per la concessione di aiuti allo sviluppo rurale, nella parte in cui la sua domanda era stata esclusa dal finanziamento. L’esclusione era stata disposta per la mancata disponibilità dei beni fondiari, requisito previsto dal bando, verificata alla data dell’istruttoria e non a quella di presentazione della domanda. La società chiedeva, quindi, l’annullamento degli atti impugnati previa sospensione dell’efficacia, deducendo l’illegittimità dell’interpretazione del bando adottata dall’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, delibando la domanda cautelare, ha ritenuto che il ricorso presentasse profili di fondatezza. Il collegio ha richiamato il principio generale, già affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. III, n. 2689 del 2016), secondo cui, per esigenze di par condicio, la verifica dei requisiti prescritti dal bando deve essere effettuata alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Tale verifica non può, quindi, essere compiuta dall’amministrazione in un momento successivo, come quello della fase istruttoria, perché ciò determinerebbe una disparità di trattamento tra i partecipanti alla selezione.
Nel caso di specie, la data di scadenza per la presentazione della domanda era il 10.03.2025 e, come risultava dal fascicolo aziendale, alla data del 03.03.2025 la ricorrente era in possesso del requisito contestato, avendo stipulato un contratto di affitto con decorrenza 20.02.2025, idoneo ai sensi dell’art. 5 del bando. L’esclusione, pertanto, risultava illegittima in quanto fondata su una verifica ancorata a un momento diverso da quello previsto dal bando.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto di neutralizzarlo disponendo l’accantonamento, a cura dell’amministrazione, di una quota di finanziamento corrispondente al beneficio richiesto in domanda. Tale misura garantisce la conservazione delle risorse in vista dell’eventuale esito favorevole del giudizio di merito, senza pregiudicare l’assetto degli interessi in gioco. La domanda cautelare è stata, pertanto, accolta, con dichiarazione di irripetibilità delle spese della fase, in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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