Scavalcamento in ruolo non impugnato: rapporto esaurito e irretroattività della sentenza costituzionale (TAR Calabria n. 1314 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, d.P.R. n. 335/1982, nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica del promosso per merito straordinario a quella riconosciuta a chi l’ha conseguita per concorso o selezione successivi, non consente al dipendente che abbia subito lo scavalcamento in anzianità di ottenere in via di autotutela il riallineamento, se non ha tempestivamente impugnato la nomina dei vincitori. La posizione in ruolo non contestata nei termini di decadenza si consolida e resiste alla pronuncia di incostituzionalità. Il rapporto esaurito impedisce l’applicazione retroattiva degli effetti della sentenza della Corte costituzionale. La pretesa al riconoscimento dell’anzianità nella qualifica integra una posizione di diritto soggettivo, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., con conseguente inammissibilità dell’azione avverso il silenzio.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, era stato promosso per meriti straordinari alla qualifica superiore con decorrenza giuridica fissata alla data dei fatti che avevano dato luogo alla promozione, secondo l’originaria formulazione dell’art. 75, comma 1, d.P.R. n. 335/1982. Con la sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020 quella disposizione era stata dichiarata illegittima nella parte in cui non prevedeva l’allineamento della decorrenza giuridica del promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta a chi aveva conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi.

Il dipendente aveva quindi chiesto al Dipartimento della Pubblica Sicurezza la retrodatazione, in via di autotutela, alla data di immissione in ruolo dei vincitori del concorso successivo. L’istanza era rimasta priva di riscontro. Il ricorrente aveva proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento favorevole. L’amministrazione aveva eccepito l’improcedibilità per mancata impugnazione del ruolo aggiornato e l’inammissibilità per acquiescenza, contestando nel merito l’applicabilità della pronuncia costituzionale a un rapporto ormai esaurito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto riqualificato l’azione. Poiché il ricorrente agisce per il riconoscimento dell’anzianità di ruolo, la posizione vantata è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Ne deriva che l’azione avverso il silenzio non è esperibile, come già disposto con l’ordinanza di mutamento del rito, e che la cognizione spetta al giudice amministrativo in forza dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

Nel merito il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha richiamato la sentenza Corte cost. n. 224 del 2020, che ha ritenuto la disciplina contrastante con gli artt. 3 e 97 Cost. perché consente lo scavalcamento dei promossi per merito straordinario da parte dei vincitori di concorso beneficiati dalla retrodatazione. Ha poi dato atto del precedente specifico del giudice di appello, costituito dalla Cons. Stato n. 9644/2024, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

Da quella pronuncia il Collegio ha tratto il principio per cui il pregiudizio da posposizione in anzianità assume concretezza e attualità già al momento dello scavalcamento, perché incide sulla collocazione nella scala gerarchica del Corpo ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 335/1982. Il soggetto leso aveva quindi l’onere di impugnare tempestivamente la nomina dei vincitori, facendo valere l’invalidità derivata una volta ottenuta la dichiarazione di incostituzionalità.

Il Collegio ha verificato che il ricorrente, promosso per merito straordinario, aveva partecipato al concorso interno senza collocarsi in posizione utile; i vincitori erano stati immessi in ruolo con decorrenza anteriore, determinando lo scavalcamento. Tali nomine non erano state impugnate. Ne consegue il consolidamento delle posizioni in ruolo, insensibili alle vicende della norma applicata, secondo il limite dei rapporti esauriti affermato dalla Corte cost. n. 191 del 2021 e ribadito da Cons. Stato n. 1984/2021.

Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con compensazione integrale delle spese per il recente intervento del giudice di appello e l’esistenza di pronunce di merito di segno contrario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *