Ottemperanza e personalizzazione della sanzione antitrust: rigetto del ricorso (Cons. Stato n. 5878 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto al perimetro oggettivo e soggettivo del giudicato da eseguire. La personalizzazione della sanzione antitrust non impone all’Autorità di aderire a un metodo di calcolo determinato, ma richiede che il trattamento sanzionatorio sia modulato in ragione del coinvolgimento effettivo di ciascuna impresa. È pertanto legittima la griglia di riferimento che, distinguendo la partecipazione in termini di pieno, medio o lieve coinvolgimento, assicuri omogeneità di valutazione a condotte omogenee. I criteri alternativi di quantificazione prospettati dal ricorrente, non recepiti dalla sentenza ottemperanda, investono il merito dell’azione amministrativa e sono inammissibili. L’assorbimento di un motivo di appello non attribuisce al ricorrente il diritto di conseguire esattamente quanto in quel motivo richiesto.

Il Fatto

La società ricorrente propone ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il Consiglio di Stato, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto l’appello limitatamente alla quantificazione della sanzione pecuniaria irrogata per la partecipazione a un’intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato, demandando all’Autorità la rideterminazione secondo i criteri ivi indicati.

In esecuzione del giudicato l’AGCM adotta la nuova delibera di rideterminazione, contestualmente impugnata dinanzi al TAR per vizi propri. La società chiede quindi in questa sede l’accertamento della nullità per violazione o elusione del giudicato dei provvedimenti di rideterminazione e la determinazione del contenuto del provvedimento in luogo dell’amministrazione, sostenendo che l’Autorità abbia applicato una riduzione lineare senza reale personalizzazione, penalizzando in modo sproporzionato le imprese di minori dimensioni e minore durata della partecipazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia in materia di ottemperanza della stessa sentenza e conferma che l’obiettivo della personalizzazione della sanzione ha valenza indiscutibile. La questione, tuttavia, è se l’Autorità lo abbia perseguito con modalità compatibili con il giudicato, e non se il metodo prescelto sia il migliore in astratto.

La Corte ritiene che l’AGCM, dovendo irrogare una pluralità di sanzioni a una pluralità di soggetti partecipi della medesima intesa, abbia correttamente elaborato una griglia di riferimento idonea a creare parametri omogenei di valutazione. La fissazione di un parametro astratto, anche temporale, per misurare il livello di coinvolgimento non è irragionevole: costituisce una base comune suscettibile di affinamenti. La rimodulazione delle percentuali di riduzione secondo la distinzione tra partecipazione pieno, medio o lieve ha consentito di modulare il trattamento di ciascuna impresa.

Non regge, secondo il Collegio, la tesi della sostanziale continuità con la metodologia già censurata: l’Autorità ha costruito un quadro omogeneo alla cui stregua valutare i comportamenti, e il coefficiente di gravità utilizzato mantiene efficacia deterrente e tendenziale uguaglianza di trattamento.

Quanto ai criteri alternativi proposti dalla ricorrente — il rapporto tra limite edittale e sanzione base netta, la comparazione tra sanzioni teoriche — la Corte rileva che essi non erano stati recepiti nella sentenza ottemperanda. L’Autorità non aveva quindi l’obbligo di conformarvisi: si tratta di opzioni ritenute più eque dalla parte, che investono scelte di merito dell’azione amministrativa e sono perciò inammissibili. Il giudizio di ottemperanza si svolge nei limiti del perimetro decisionale del giudicato, che ha condiviso l’impostazione sanzionatoria in termini di gravità e durata.

Priva di pregio è infine la tesi fondata sull’assorbimento del motivo relativo al rigetto dell’istanza di riduzione: l’assorbimento non equivale a riconoscere il diritto a ottenere quanto richiesto, essendo stato dettato dalla possibilità di un risultato più favorevole dal ricalcolo. La rateizzazione accordata offre comunque risposta all’esigenza di liquidità prospettata. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *