Innalzamento del tetto e ampliamento del sottotetto: necessaria la demolizione (TAR Molise n. 151 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli interventi che, mediante l’innalzamento della quota del tetto e il contestuale abbassamento dei solai intermedi, alterano la consistenza fisica e planovolumetrica dell’edificio e attribuiscono valenza residenziale al sottotetto, integrano ristrutturazione edilizia e richiedono il permesso di costruire. Le opere non qualificabili come difformità parziale ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 restano soggette all’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. L’ingiunzione a demolire è atto dovuto e vincolato, la cui motivazione si esaurisce nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività. Il Comune conserva il potere-dovere di vigilanza sugli interventi in zona vincolata, senza che la competenza regionale o statale in materia paesaggistica lo escluda. Sul destinatario dell’ordine grava l’onere di provare i presupposti della sanzione pecuniaria sostitutiva.

Il Fatto

La ricorrente acquista un immobile situato nel centro storico, ricadente in zona A2 del P.R.G. e sottoposto a vincolo paesaggistico, avviando lavori comunicati con due distinte CILA. Nel corso dell’esecuzione emergono criticità strutturali che, secondo la prospettazione della proprietaria, impongono il consolidamento dei solai e la posa di nuove travi sul cordolo preesistente, con conseguente innalzamento della quota del tetto.

Il Comune dispone prima la sospensione dei lavori; all’esito del sopralluogo contesta sei profili di abusività e ingiunge la demolizione dell’intero tetto, dell’intero primo piano e della scala di collegamento con il sottotetto. La proprietaria impugna l’ordinanza deducendo violazione degli artt. 3, 22, 31, 33, 34 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, difetto di istruttoria e incompetenza del Comune in area vincolata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio formulata in vista dell’udienza sul presupposto della pendenza delle SCIA in sanatoria. Il rinvio è ammesso solo per esigenze eccezionali ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.; la perdurante pendenza dei procedimenti deriva dalla mancata risposta della ricorrente alla richiesta di integrazione documentale risalente al novembre 2023.

Nel merito, il primo motivo è infondato. L’ordinanza di demolizione è atto dovuto e rigidamente vincolato: la motivazione consiste nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività, secondo l’insegnamento di Cons. Stato n. 7785/2023. Nel caso concreto la relazione di sopralluogo richiamata nel provvedimento è analitica, e le stesse istanze di sanatoria dimostrano che la ricorrente aveva percepito con esattezza gli abusi contestati e il titolo normativo applicato.

La censura sulla proporzionalità non regge: la difformità parziale è categoria residuale, operante solo quando le modificazioni incidano su elementi non essenziali della costruzione. Richiamando Cons. Stato n. 906/2024, il Collegio rileva che le opere hanno inciso sulla struttura e sulla distribuzione dei volumi interni, con sopraelevazione del colmo e abbassamento del solaio intermedio: si versa quindi nell’ipotesi della difformità totale, sanzionabile con la demolizione.

Quanto alla qualificazione, il complesso dei lavori esula dalla manutenzione straordinaria, che presuppone l’inalterata consistenza fisica dell’immobile: secondo TAR Toscana n. 56/2024, la modifica e la redistribuzione dei volumi rientrano nella ristrutturazione edilizia. Il potere di vigilanza del Comune permane anche in area vincolata, poiché l’assenso dell’autorità preposta alla tutela incide sul rilascio del titolo, non sulla competenza a reprimere l’abuso.

Il quarto motivo è respinto sul rilievo che l’abuso va valutato con visione complessiva e non atomistica. L’innalzamento del tetto, l’abbassamento dei solai e le opere sul sottotetto assumono valore unitario di modificazione dell’edificio e richiedono il permesso di costruire, come affermato da TAR Lazio n. 7458/2023. L’affermazione di irrealizzabilità tecnica della demolizione resta generica, spettando al destinatario provare i presupposti della sanzione pecuniaria sostitutiva. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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