Zone montane e criteri UE: la Regione deve svolgere l’istruttoria particellare (Cons. Stato n. 5879 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La designazione delle zone montane ai fini della sottomisura 13.1 non può esaurirsi nel mero recepimento dell’elenco ISTAT dei comuni classificati totalmente montani. L’art. 32, paragrafo 2, del Reg. UE n. 1305/2013 richiede agli Stati membri, e per essi alle Regioni, una istruttoria oggettiva sulle caratteristiche climatiche e morfologiche del territorio, da condurre anche a livello di parti di Comune e di particelle catastali. Il richiamo alla Direttiva 75/268/CEE e alla legge n. 991/1952 non è sufficiente, perché si tratta di fonti con obiettivi diversi da quelli della programmazione 2014-2020. Il difetto di istruttoria e di motivazione rende illegittimo il bando che escluda aree potenzialmente rispondenti ai criteri europei. La competenza a colmare il vuoto normativo statale spetta alla Regione, in forza della potestà legislativa residuale in materia di agricoltura.
Il Fatto
Alcuni titolari di aziende agricole ricadenti nei comuni di Bonefro, Colletorto, Montorio nei Frentani, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano vedevano respinte, o bloccate dal sistema telematico, le domande di accesso alla sottomisura 13.1 del P.S.R. Molise 2014-2020 per le annualità 2021 e 2022. I bandi recepivano l’elenco dei comuni classificati totalmente montani di fonte ISTAT e non includevano quei territori.
Gli agricoltori impugnavano i bandi e il P.S.R. davanti al TAR Molise, che con la sentenza n. 206/2024 accoglieva i ricorsi riuniti per difetto di istruttoria e di motivazione, annullando i bandi e ordinando alla Regione di svolgere l’indagine mancata. La Regione e il Ministero proponevano appello; il Ministero rinunciava poi al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma l’annullamento. In via di economia processuale il Collegio prescinde dalle eccezioni preliminari degli appellati, ritenendo il gravame comunque infondato, e non ritiene necessaria l’integrazione del contraddittorio verso i controinteressati non costituiti, divenuti cointeressati rispetto all’appello della Regione.
Il primo motivo, sulla tardività del ricorso avverso il bando 2022, è infondato: il termine decorre, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., dalla scadenza dell’ultimo giorno di pubblicazione sul BURM, avvenuta il 16 aprile 2022, sicché la notifica del 1° giugno 2022 è tempestiva. Infondato anche il secondo motivo: la mancata impugnazione della delibera consiliare di mero recepimento del P.S.R. non incide sull’interesse al ricorso, sorto con la pubblicazione del bando lesivo.
Nel merito la Sezione richiama i giudicati formatisi sui precedenti bandi e conferma che il P.S.R. è atto regionale, non della Commissione europea, pur nella sua natura vincolante ai fini del finanziamento FEASR. Il mero rinvio all’elenco ISTAT, costruito su criteri in parte diversi da quelli europei, integra un evidente difetto istruttorio e motivazionale: il paragrafo 2 dell’art. 32 postula una verifica oggettiva delle condizioni climatiche e dei forti pendii, e lo stesso P.S.R., alla pag. 415, precisa che la zona montana è identificata all’interno di ciascun Comune a livello di particella catastale.
La Corte ritiene infondata anche la censura sulla competenza ministeriale: in presenza di un vuoto normativo statale, spetta alla Regione determinare i criteri e designare i comuni montani. Né il D.M. n. 6277/2020 osta alla verifica, poiché il fine tuning ministeriale ha operato sui territori non già designati come totalmente montani e non esclude l’accertamento della montanità almeno su parte del territorio comunale. Irrilevante, infine, il pregresso accesso di alcuni ricorrenti alla sottomisura 13.2.
Il Collegio esclude il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, mancando i presupposti di rilevanza e pertinenza, e conferma l’obbligo di rinnovo dell’istruttoria nei termini già imposti dal TAR, con compensazione delle spese di appello.
Nota della Redazione
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