Segni di riconoscimento e sintesi per punti nelle prove concorsuali (Cons. Stato n. 4522 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scelta delle modalità espositive dell’elaborato scritto è rimessa al candidato e la sintesi per punti tematici non è incompatibile con una prova concorsuale articolata in quesiti a risposta sintetica, purché consenta alla commissione l’accertamento della preparazione. Il limite dimensionale del foglio protocollo non impone il rigoroso rispetto delle righe, potendo gli spazi vuoti e i rientri compensare le righe a scrittura concentrata. Ai fini della violazione dell’anonimato rileva non solo il segno personalmente riferibile all’autore, ma anche l’astratta idoneità del segno a identificarlo, purché oggettivamente e incontestabilmente anomalo e utilizzato con intenzione di rendersi riconoscibile. La sintesi schematica e i segni grafici che la accompagnano, come la cerchiatura dei punti e le parentesi graffe, costituiscono sviluppo espositivo naturale e non integrano segno di riconoscimento.
Il Fatto
La controversia riguarda il concorso pubblico indetto dalla Provincia autonoma di Trento per cinque posti di funzionario conservatore scientifico, da assegnare al Museo delle Scienze. La seconda prova scritta consisteva in tre quesiti a risposta sintetica, con limite massimo di un foglio protocollo e soglia di ammissione alla prova orale pari a 18/30 in ciascuna prova scritta.
All’esito della procedura la ricorrente si collocava seconda nella graduatoria dell’indirizzo di interesse, preceduta di poco più di un punto dalla controinteressata. Impugnava quindi gli atti concorsuali e la graduatoria definitiva, lamentando la violazione del principio di anonimato, per avere la prima classificata redatto la seconda prova con segni grafici caratteristici e con scrittura tra le righe, e la lesione della par condicio tra i candidati. Il T.R.G.A. di Trento respingeva il ricorso; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe il rispetto del limite dimensionale della seconda prova scritta e la tecnica redazionale. Il Collegio muove dalla deliberazione con cui la commissione aveva fissato il contenuto pratico della prova, precisando che il numero massimo di facciate utilizzabili era pari a un foglio di protocollo. Le modalità di svolgimento della prova rientrano nella discrezionalità dell’amministrazione e non sono state contestate in questa sede.
Il Consiglio di Stato osserva che è rimessa alla scelta del candidato l’adozione di modalità espositive che, a suo giudizio, conferiscano chiarezza e incisività all’elaborato. Trattandosi di quesiti a risposta sintetica, non poteva ritenersi preclusa la tecnica redazionale di sintesi per punti tematici, tradizionalmente propria degli appunti ma non incompatibile con una prova tripartita da svolgersi in un arco temporale ristretto, a condizione che le risposte consentano l’accertamento della preparazione.
Nel sindacato estrinseco consentito al giudice amministrativo, lo svolgimento analitico per punti non contrasta in modo evidente con i criteri della commissione. Quanto ai limiti dimensionali, la Corte esclude la violazione sia sotto il profilo formale, poiché i criteri richiamano un numero massimo di facciate e non il rigoroso rispetto delle righe, sia sotto il profilo sostanziale, poiché gli spazi vuoti e i rientri a capo compensano le righe a scrittura concentrata.
Il secondo motivo riguarda i segni di riconoscimento. Il Collegio ricorda che la violazione dell’anonimato determina un’illegittimità rilevante e insanabile, configurabile come illegittimità da pericolo astratto secondo l’indirizzo dell’Adunanza plenaria n. 26 del 2013. Rileva non solo il segno personalmente riferibile all’autore, ma anche l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, purché oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità espressive, come precisato dalla giurisprudenza di Sezione (Cons. Stato n. 102 del 2013, n. 1740 del 2012, n. 5132 del 2002).
Le commissioni non possono però ispirarsi a concezioni rigorosamente formalistiche, e deve emergere in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere conoscibile l’elaborato. Nel caso concreto la cerchiatura dei punti tematici e le parentesi graffe di giunzione dei contenuti si pongono come caratteristica naturale, non anomala né atipica, dello sviluppo espositivo con sintesi schematica. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della controversia.
Nota della Redazione
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