Progressioni verticali: corsi di formazione validi solo con esame finale (Cons. Stato n. 4145 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione verticale riservate al personale interno, la clausola del bando che attribuisce punteggio ai “corsi di formazione superati con esito positivo” va interpretata, in ossequio al principio dell’autovincolo e al canone in claris non fit interpretatio, nel senso che rilevano solo i percorsi formativi conclusi dal superamento di un esame finale. La mera frequenza del corso non dimostra l’acquisizione effettiva delle competenze e non può essere equiparata alla partecipazione con verifica conclusiva. Una diversa lettura, che premi qualsiasi corso frequentato, determina un appiattimento verso il basso delle competenze e contrasta con il principio meritocratico e con l’art. 97, primo e terzo comma, Cost., oltre che con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost.. Il criterio trova conferma nella disciplina contrattuale, che richiede iniziative formative concluse con accertamento finale delle competenze acquisite.

Il Fatto

L’appellante partecipava a una procedura concorsuale indetta dall’amministrazione comunale per la copertura di due posti di funzionario di elevata qualificazione, mediante progressione verticale riservata agli interni. Collocatosi terzo in graduatoria, impugnava gli esiti davanti al TAR Lombardia, lamentando che ai primi due classificati erano stati valutati anche corsi di formazione privi di esame finale, mentre egli aveva prodotto attestazioni di corsi sempre conclusi con prova superata.

Il TAR rigettava il ricorso, ritenendo che la locuzione “percorsi di formazione superati con esito positivo” ricomprendesse ogni corso concluso con il semplice attestato di partecipazione. Avverso tale decisione l’appellante proponeva gravame, deducendo violazione del principio di autosufficienza del processo amministrativo e erronea applicazione delle norme del bando, con lesione dell’autovincolo. Si costituiva l’amministrazione comunale per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’appello palesemente fondato. L’avviso di selezione prevedeva l’attribuzione di 3 punti per i “Corsi di formazione … superati con esito positivo”. In forza del principio dell’autovincolo e del brocardo in claris non fit interpretatio, non residuano alternative esegetiche: i corsi rilevano solo se conclusi da esami finali positivamente superati.

Il giudice di primo grado, pur muovendo dalla condivisibile premessa della valorizzazione delle competenze acquisite, ne traeva conclusioni errate, ammettendo al punteggio qualsiasi corso, con o senza prova finale. La stessa amministrazione aveva richiamato il criterio della valorizzazione del merito delle professionalità interne: premessa che impone una verifica effettiva delle conoscenze e, dunque, un esame conclusivo del singolo percorso formativo.

L’interpretazione accolta dal TAR produce un appiattimento professionale contrario all’art. 97, terzo comma, Cost., che assume la concorsualità e il confronto comparativo quali regole di accesso ai pubblici uffici. La distinzione tra più e meno meritevoli verrebbe meno, perché chi non ha sostenuto esami non ha dimostrato di possedere le stesse competenze di chi si è sottoposto a verifica. Profilo che incide altresì sull’imparzialità della PA ex art. 97, primo comma, Cost. e sul principio di eguaglianza sostanziale, trattandosi in modo uguale situazioni diverse.

La normativa di settore conforta la lettura: l’art. 55, comma 10, del CCNL funzioni locali 2019-2021 richiede iniziative formative concluse con accertamento finale delle competenze acquisite. Non si comprende perché, se competenze certificate e abilitazioni professionali si conseguono con esame di idoneità, i corsi di formazione non debbano essere parimenti attestati da verifica finale. Nella stessa direzione le linee guida di Funzione Pubblica e ANCI del novembre 2024, che distinguono il mero attestato dal superamento dell’esame.

Accolto il secondo motivo, con assorbimento delle altre censure, il Collegio accoglie l’appello e il ricorso di primo grado, annullando la determinazione comunale di approvazione della graduatoria e il verbale di attribuzione dei punteggi. In sede di riesame l’amministrazione dovrà espungere i punteggi relativi ai corsi meramente frequentati privi di esame finale. Spese del doppio grado poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *