Carta docente all’insegnante precario: ottemperanza e astreintes escluse per debito esiguo (TAR Lombardia n. 2609 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce inottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. il mancato adempimento, da parte del Ministero dell’Istruzione, della sentenza di condanna all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento dei docenti, ove il titolo sia passato in giudicato e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza nomina il commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato. La condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere negata quando la penalità di mora risulti eccessivamente afflittiva, come nel caso di debito di esigua entità.
Il Fatto
Un’insegnante precaria, già vittoriosa in sede di giudizio del lavoro avverso il Ministero dell’Istruzione, aveva ottenuto la condanna dell’Amministrazione al riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21.
Non essendo pervenuto alcun adempimento nel termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente adiva il TAR per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo nell’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato che il titolo esecutivo era passato in giudicato e ritualmente notificato, e che l’Amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La costituzione in giudizio del Ministero con memoria di stile, priva di deduzioni nel merito, ha comportato che il credito non fosse contestato né nell’an né nel quantum.
Alla luce di tali elementi, il TAR ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di novanta giorni per il pagamento integrale delle somme dovute e nominando sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano quale commissario ad acta, con facoltà di delega.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale l’ha respinta. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, il Collegio ha rilevato che la disposizione esclude l’uso delle astreintes quando risulti “manifestamente iniquo” o sussistano “altre ragioni ostative”, da valutarsi in concreto con riferimento alle peculiari condizioni del debitore pubblico.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto dirimente l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità di mora eccessivamente afflittiva, oltre alle difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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