Ottemperanza per il riconoscimento del servizio non di ruolo: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Lazio n. 11417 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per ottemperanza è ammissibile decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica della decisione in forma esecutiva all’amministrazione, ex art. 14 d.l. n. 669/1996. Qualora l’amministrazione non abbia dato piena esecuzione al giudicato, il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione entro un termine determinato e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina un commissario ad acta con facoltà di delega, riservando la penalità di mora ai sensi dell’art. 114 c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza passata in giudicato che ne dichiarava il diritto al riconoscimento dei periodi di servizio non di ruolo svolti presso istituti statali, ai fini giuridici ed economici, con conseguente obbligo per il Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere alla ricostruzione della carriera, all’adeguamento dell’inquadramento e al pagamento delle differenze retributive.

Non avendo l’amministrazione ottemperato a quanto statuito, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione del giudicato. Dopo un primo rinvio, disposto per consentire alle parti di chiarire la portata dell’adempimento, la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, rilevando che la notifica della decisione in forma esecutiva all’amministrazione era avvenuta in data antecedente di oltre centoventi giorni alla notifica del presente ricorso. Risultava pertanto rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), d.l. n. 269/2003.

Nel merito, il Collegio ha osservato che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era passata in giudicato, come attestato in calce alla stessa. L’amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non aveva invece provato di aver dato piena esecuzione al decisum, limitandosi a depositare una tabella riepilogativa delle attività svolte senza contestare puntualmente le deduzioni della ricorrente.

Alla luce di tale inadempimento, il TAR ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione totale al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva nel successivo termine di sessanta giorni.

Il Collegio ha altresì riservato l’applicazione della penalità di mora di cui all’art. 114 c.p.a. per il caso di persistente inadempimento, riconoscendo inoltre il diritto agli interessi legali sulla somma ancora dovuta dal deposito della sentenza e la rifusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *