Nessun obbligo di affidamento del contratto ponte né di revisione del corrispettivo (TAR Abruzzo n. 137 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., l’annullamento giurisdizionale di un provvedimento di proroga tecnica di un contratto scaduto non impone all’amministrazione di affidare il cd. contratto ponte al gestore uscente né di rideterminare in suo favore il corrispettivo secondo indici di rivalutazione. La sentenza ottemperanda che si limiti ad annullare la proroga e a respingere la domanda risarcitoria non contiene alcuna statuizione sul contenuto economico del rapporto, che resta affidato alla procedura negoziata che l’amministrazione ha il potere-dovere di indire. Il gestore che abbia proseguito il servizio per volontaria adesione alle condizioni originarie non vanta un interesse tutelabile all’impugnazione del provvedimento che gli consente di continuare l’attività. La richiesta di pagamento delle spese liquidate in sentenza è inammissibile se il titolo non è stato notificato all’amministrazione presso la sua sede reale, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese gestiva dal 2014 il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti dalle aziende sanitarie della Regione Abruzzo. Scaduta la ripetizione biennale dei servizi analoghi, l’amministrazione aveva differito gli effetti del contratto fino al 31 dicembre 2022. La società mandataria impugnò quel differimento davanti al TAR Abruzzo, che con sentenza n. 14/2023 annullò la deliberazione di proroga e respinse la domanda risarcitoria, accogliendo solo le spese.
Passata in giudicato la decisione, il raggruppamento ha promosso giudizio di ottemperanza chiedendo che fosse ordinato all’azienda sanitaria di affidare un contratto ponte con corrispettivi rivalutati e di pagare le spese liquidate. Nelle more l’azienda ha adottato una nuova deliberazione che regolava il rapporto per il 2023; anche tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo muove dalla delimitazione del giudicato formatosi sulla sentenza ottemperanda. La pronuncia aveva circoscritto la lesione alla sola parte dispositiva con cui l’azienda aveva differito il servizio agli stessi patti e prezzi, e aveva escluso ogni statuizione sul riconoscimento delle condizioni economiche invocate dall’operatore o sull’attribuzione del servizio stesso.
Da qui la conseguenza centrale: l’annullamento della proroga non comporta alcun obbligo di affidare il contratto ponte al gestore uscente. L’amministrazione, esclusa la possibilità di aderire alle convenzioni Consip e mancando i presupposti della proroga tecnica, avrebbe dovuto indire una procedura negoziata ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, ma in tale procedura non aveva alcun obbligo di aggiudicare al raggruppamento, che a sua volta non aveva l’obbligo di eseguire il servizio alle condizioni proposte.
Il collegio qualifica quindi la prosecuzione dell’attività come effetto della volontaria adesione dell’operatore alle condizioni originarie, già accertata nella sentenza ottemperanda. Ne deriva che il provvedimento impugnato, lungi dal violare il giudicato, riconosce al raggruppamento un vantaggio: la possibilità di continuare il servizio che avrebbe potuto rifiutare. La pretesa di stabilire autonomamente un corrispettivo è pertanto infondata, perché priva di fondamento nella sentenza ottemperanda, e difetta l’interesse all’impugnazione.
Sul capo relativo alle spese, il TAR accoglie l’eccezione di inammissibilità della resistente. La notifica del titolo in forma esecutiva prevista dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 non è un atto processuale, ma un adempimento funzionale a consentire all’amministrazione lo spatium deliberandi per l’esecuzione spontanea. Essa va effettuata presso la sede reale dell’ente debitore, non presso il difensore costituito. Nel caso concreto manca la prova di tale notifica, essendo stata depositata solo una e-mail indirizzata al legale della resistente.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono quindi respinti, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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