Ottemperanza tributaria e rimborso sisma: incapienza del fondo non giustifica l’inerzia del giudice (Cass. civ. Sez. 5 n. 6868 del 22.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di cui all’art. 70 d.lgs. n. 546/1992, il giudice adito per l’esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso di imposte concesso per effetto di benefici fiscali legati a eventi calamitosi deve accertare la disponibilità dei fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91/2017. In caso di verificata incapienza delle risorse, il giudice non può limitarsi a rigettare la domanda, ma è obbligato a dare completa esecuzione alla decisione, attivando le procedure della contabilità pubblica e, se necessario, nominando un commissario ad acta. Tra gli adempimenti rientra l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 660/1996, non potendo desumersi dalla normativa, anche in una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata, una falcidia dei diritti patrimoniali del contribuente accertati con sentenza passata in giudicato.

Il Fatto

Una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, passata in giudicato, aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso del 90% delle imposte dirette versate nel periodo 1990-1992, in ragione delle agevolazioni tributarie conseguenti al c.d. sisma del 1990. L’Amministrazione finanziaria aveva tuttavia provveduto al pagamento di una somma pari al solo 50% del dovuto, oltre interessi legali.

Il contribuente aveva quindi adito nuovamente il giudice tributario ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992, instaurando un giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento della residua somma. La CTR rigettava il ricorso, ritenendo applicabile la disciplina dell’art. 16-octies d.l. n. 91/2017 e rilevando l’incapienza dei fondi stanziati per l’erogazione integrale dei rimborsi relativi al sisma del 1990.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata per essersi posta in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità. Il giudice dell’ottemperanza, investito dell’esecuzione di un giudicato sul diritto al rimborso, non può considerarsi esonerato dal proprio compito per effetto della mera insufficienza delle risorse stanziate.

L’art. 1, comma 665, legge n. 190/2014, nel testo novellato dall’art. 16-octies d.l. n. 91/2017, prevede una riduzione percentuale del 50% dei rimborsi qualora l’ammontare delle istanze ecceda le risorse stanziate, e il venir meno di ogni obbligo di pagamento solo a seguito dell’integrale esaurimento del fondo. Tale disciplina, però, non legittima l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto a un diritto già accertato in via definitiva.

La Corte ha ribadito che, in caso di verificata incapienza, il giudice dell’ottemperanza deve attivare le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per assicurare la completa esecuzione della decisione. In tale novero rientra l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 660/1996, strumento che consente all’Amministrazione di eseguire comunque il pagamento mediante anticipazione della Banca d’Italia, in attesa della regolarizzazione contabile.

La pronuncia ha escluso che dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, possa desumersi una falcidia dei diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati. Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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