Centro di cottura come requisito di esecuzione e verifica di anomalia discrezionale (TAR Lazio n. 118 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disponibilità di un centro di cottura richiesta dalla lex specialis di gara per l’erogazione del servizio di ristorazione scolastica costituisce requisito di esecuzione del contratto e non requisito di partecipazione, con la conseguenza che il relativo titolo giuridico è esibito almeno dieci giorni prima della stipula a pena di revoca dell’aggiudicazione, e non di esclusione. L’eventuale inadempimento dell’aggiudicataria rispetto agli impegni assunti in sede di offerta rileva sul piano contrattuale e non integra causa di esclusione per difetto dei requisiti di ammissione. Nei contratti ad offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica di anomalia è obbligatoria solo quando le offerte ammesse siano almeno tre; sotto tale soglia la stazione appaltante esercita una facoltà discrezionale, sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza, gravando sul ricorrente l’onere di allegare concreti elementi specifici di incongruità.

Il Fatto

Un raggruppamento temporaneo di imprese partecipava alla procedura aperta indetta da un Comune per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale, per più anni scolastici, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni di gara risultava prima classificata la società controinteressata, con un punteggio tecnico ed economico superiore a quello del raggruppamento ricorrente.

Il raggruppamento impugnava l’aggiudicazione deducendo, in via principale, che l’aggiudicataria non avesse la disponibilità del centro di cottura richiesto dal disciplinare all’atto della presentazione dell’offerta e per l’intera durata dell’appalto, e che la stazione appaltante avesse omesso di attivare la verifica di anomalia nonostante il punteggio elevato. Con motivi aggiunti, dopo l’ostensione parziale della documentazione, contestava che la dichiarazione di disponibilità fosse stata resa quando l’autorizzazione all’uso del centro non era ancora intervenuta. Il Comune e l’aggiudicataria resistevano, sostenendo la natura esecutiva del requisito e la correttezza dell’operato della commissione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale qualifica la disponibilità del centro di cottura come requisito di esecuzione. La stessa lex specialis chiarisce, infatti, che la comprova del requisito è richiesta almeno dieci giorni prima della stipula del contratto, “a pena di revoca dell’aggiudicazione” e non di inammissibilità dell’offerta. La previsione dell’art. 15 del capitolato speciale d’appalto, collocata nella fase esecutiva, conferma la lettura: l’impresa dichiara in offerta il centro prescelto, ma deve produrre il titolo giuridico e le autorizzazioni solo prima della stipula.

Il collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto, tra cui Cons. Stato, III, n. 4795 del 2020, Cons. Stato, V, n. 5308 del 2019 e Cons. Stato, V, n. 8101 del 2020. Da tali precedenti ricava che riqualificare i requisiti relativi a mezzi, personale e strutture come requisiti di ammissione si porrebbe in contrasto con la tutela della concorrenza, con la massima partecipazione e con il principio di proporzionalità, discriminando gli operatori privi di un centro localizzato nel territorio.

Nel caso concreto l’aggiudicataria aveva prodotto, nel termine, la documentazione attestante la disponibilità di due centri: per il primo l’autorizzazione rilasciata dall’azienda sanitaria locale all’utilizzo della struttura per servizi a terzi; per il secondo un contratto di locazione di durata compatibile con l’intera esecuzione del servizio. I motivi primo e terzo sono quindi respinti.

Quanto alla verifica di anomalia, il Tribunale applica l’art. 97, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal d.l. n. 32/2019: l’obbligo sussiste solo se le offerte ammesse sono almeno tre. Essendo due le ammesse, opera la facoltà del comma 6, espressione di discrezionalità non sindacabile salvo manifesta illogicità, come affermato da Cons. Stato, V, n. 4365 del 2022 e Cons. Stato, V, n. 9181 del 2023. Il ricorrente non ha allegato elementi specifici di incongruità: il costo orario della manodopera supera i minimi tabellari; il costo del pasto è inferiore di poco al prezzo medio dei CAM ed è giustificato dalla percentuale di alimenti biologici impiegata; il costo del secondo centro di cottura, destinato a uso di emergenza e ad altre commesse, non incide sul calcolo del utile d’impresa.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del raggruppamento ricorrente alle spese di lite in favore del Comune e dell’aggiudicataria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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