Revoca licenza scommesse per difetto di buona condotta e abuso del titolo (Cons. Stato n. 8578 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia, la revoca della licenza per la raccolta di scommesse e gioco è legittima quando l’amministrazione accerta il venir meno del requisito della buona condotta, desunto da condotte reiterate e oggettivamente riscontrate, coerenti con il tipo di attività autorizzata. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, T.U.L.P.S., le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata manchino, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate. Il giudizio di inaffidabilità può fondarsi su violazioni della disciplina di settore, sull’uso di apparecchi irregolari e sulla presenza abituale di soggetti gravati da precedenti di polizia, senza che rilevi la mancata adozione di precedenti misure inibitorie. Il sindacato di legittimità resta nei limiti della proporzionalità e della congruità della motivazione.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale esercente attività di raccolta di scommesse e gioco impugna davanti al TAR Campania il provvedimento con cui il dirigente di un commissariato di polizia della Questura di Napoli ha revocato la licenza ex art. 88 TULPS. Il provvedimento si fonda su una serie di contestazioni relative agli anni 2016-2020: violazioni degli orari di esercizio, impiego di apparecchi irregolari con nulla osta di messa in esercizio contraffatti, presenza costante di avventori con precedenti di polizia.
Il giudice di primo grado respinge il ricorso, ritenendo che l’amministrazione abbia fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di affidabilità del titolare di autorizzazioni di polizia e che non sussista violazione del principio di proporzionalità. Il ricorrente appella, lamentando l’omessa valutazione del fatto che le pregresse contestazioni non avevano mai condotto ad alcuna inibitoria dell’attività, e contestando nel merito la rilevanza degli elementi addotti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado. Il nucleo argomentativo è netto: la revoca è intervenuta per l’accertata insussistenza del requisito della buona condotta, e il provvedimento è plurimotivato, essendo fondato su più elementi tutti oggettivamente riscontrati e debitamente documentati.
Il Collegio richiama il quadro normativo di riferimento. Ai sensi dell’art. 10 del R.D. 18.6.1931 n. 773 le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento in caso di abuso della persona autorizzata. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, T.U.L.P.S. le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono esserlo quando sopraggiungono o risultano circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego.
Su questa base la Corte ritiene che la revoca si fondi proprio sul venir meno dei requisiti di buona condotta e che la sentenza impugnata riposi su solide motivazioni, così come il provvedimento amministrativo, basato su elementi ragionevolmente giustificati e su una sufficiente e documentata istruttoria. Il percorso argomentativo recepisce, senza contraddirla, la lettura del primo giudice, che aveva valorizzato la reiterazione delle violazioni in un consistente arco temporale e la loro non episodicità.
Quanto ai profili di merito sollevati dall’appellante, il Collegio non ne trae ragioni di riforma: la circostanza che le pregresse contestazioni non avessero determinato precedenti inibitorie non esclude il giudizio di inaffidabilità, che si fonda su una valutazione complessiva e attuale delle condotte. Assume rilievo, in questa prospettiva, la qualificazione dell’esercente come operatore qualificato del settore, al quale è richiesta una diligenza qualificata ai sensi dell’art. 1176 cod. civ., con conseguente non invocabilità della buona fede.
L’appello è pertanto infondato e viene respinto. Le spese di lite sono compensate tra le parti. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.