Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 567 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., la mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario, attestata da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, integrano i presupposti per l’accoglimento del ricorso. Il commissario ad acta è ausiliario del giudice e la sua funzione è intrinsecamente obbligatoria: non può essere rifiutata né incisa da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso è liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, e la relativa parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. È dovuta la penalità di mora nella misura degli interessi legali sulle somme, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con sentenza n. 4972/2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo complessivo di € 1500 per tre anni scolastici. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria.

Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina del commissario ad acta, la fissazione della somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha rilevato che dalla documentazione in atti emergono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, non potendo essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.

Quanto al compenso del commissario, esso sarà determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, il Collegio ha richiamato l’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, l’art. 8 della legge n. 417/1978 e la Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75; per le ulteriori spese, l’art. 56 del medesimo d.P.R.. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo non coincidente con il deposito della relazione, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Il Collegio ha inoltre disposto a carico dell’Amministrazione la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo, con spese liquidate secondo soccombenza in € 500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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