Indennità servizi esterni carabinieri richiede disagio effettivo non sede terzi (C.G.A.R.S. n. 664 del 14.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso giornaliero per i servizi esterni previsto dall’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 254/1999, che estende ai carabinieri impiegati presso enti e strutture di terzi il compenso di cui all’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 395/1995, partecipa della stessa natura sostanziale di quest’ultimo. Non è pertanto corrisposto per il solo fatto che il militare presti servizio giornaliero all’esterno del proprio comando o presso strutture di terzi. Occorre la sussistenza dei presupposti che legittimano l’erogazione dell’indennità, ossia l’esposizione a situazioni di particolare disagio, consistenti nell’esposizione ad agenti atmosferici o nella particolare diversità del luogo di lavoro. Il mero svolgimento del servizio all’interno dei locali dell’ente terzo non integra tali presupposti, specie quando il militare percepisca già l’indennità per il servizio armato svolto all’esterno della sede.
Il Fatto
I ricorrenti, appartenenti al Nucleo Carabinieri Banca d’Italia con sede a Catania, hanno svolto servizio di vigilanza attiva presso la filiale della Banca d’Italia, accedendo dagli ingressi della sede e dal garage valori. Una parte di essi percepiva l’indennità per i servizi esterni di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 254/1999 fino al gennaio 2019. Dal febbraio 2019 l’Amministrazione ha cessato l’erogazione, riconoscendo unicamente l’indennità per i servizi esterni armati davanti alla sede bancaria.
I militari hanno chiesto al giudice amministrativo l’accertamento del diritto al compenso giornaliero e la condanna delle amministrazioni al pagamento delle somme maturate, oltre interessi e rivalutazione. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 3246 del 2022 ha respinto il ricorso, compensando le spese. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello, riproponendo le domande e le censure di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che la proposizione dell’appello e la reiterazione dei motivi di prime cure hanno fatto riemergere l’intero thema decidendum. Secondo la logica affermata dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, e in applicazione dell’art. 104 c.p.a., la Corte ha quindi esaminato direttamente gli originari motivi del ricorso introduttivo, richiamando numerose pronunce conformi del C.G.A.R.S. e del Cons. Stato, sez. IV.
Nel merito, la questione riguarda la natura del compenso giornaliero di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 254/1999. La norma rinvia, estendendo la platea dei beneficiari, al compenso previsto dal comma 1 del medesimo articolo, che a sua volta richiama il compenso giornaliero dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 395/1995. Il Collegio ha osservato che il compenso spetta anche ai carabinieri che svolgono attività di vigilanza presso enti e strutture di terzi, come la sede della Banca d’Italia.
Tale previsione, tuttavia, non consente la corresponsione automatica. Partecipando della stessa natura sostanziale del compenso di cui all’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 395/1995, l’indennità richiede la sussistenza dei presupposti che legittimano l’erogazione. La Corte richiama il principio secondo cui il compenso è dovuto solo al personale militare che opera in situazioni di particolare disagio, consistenti nell’esposizione ad agenti atmosferici o nella particolare diversità del luogo di lavoro, e non in base al semplice svolgimento del servizio fuori dal proprio ufficio, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 2703 del 2020 e Cons. Stato, sez. IV, n. 3273 del 2020, oltre ai conformi Cons. Stato, sez. IV, n. 5630 del 2018 e n. 1446 del 2012.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio ha rilevato che i ricorrenti percepivano già l’indennità per il servizio armato svolto all’esterno della sede bancaria. Correttamente, dunque, l’Amministrazione non ha corrisposto il compenso anche per il mero servizio di vigilanza svolto all’interno dei locali della Banca d’Italia, in assenza dei presupposti del disagio. L’appello è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.