TFR pre-ruolo e decadenza del 15 settembre 2000: inammissibile il ricorso tardivo (TAR Sicilia n. 3313 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 15 settembre 2000, fissato dall’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, costituisce decadenza sostanziale e limite assoluto e invalicabile di proponibilità delle controversie relative al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998. Le domande su quel periodo proposte dopo tale data sono inammissibili, non essendo configurabile alcun difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ma l’estinzione del potere di agire. Il carattere transitorio della disposizione, volta a regolare il passaggio del contenzioso dal giudice amministrativo a quello ordinario, ne ha superato il vaglio di legittimità costituzionale. Non sussiste errore scusabile ex art. 37 c.p.a. quando la natura decadenziale del termine è stata chiarita dal giudice regolatore della giurisdizione già nel 2001.
Il Fatto
La ricorrente aveva prestato servizio non di ruolo presso un Comune con contratto a tempo determinato dal 1978 al 1985 e, dal 1° giugno 1985 fino alla quiescenza nel 2019, con contratto a tempo indeterminato. Aveva chiesto la liquidazione del trattamento di fine rapporto relativo ai periodi pre-ruolo già nel 1993, reiterando l’istanza nel 2001; l’Ente l’aveva rigettata per intervenuta prescrizione.
Dichiarato lo stato di dissesto finanziario e insediatosi l’organismo straordinario di liquidazione, la ricorrente chiedeva l’ammissione alla massa passiva del credito di euro 8.310,88. La Commissione Straordinaria di Liquidazione negava l’ammissione per decorso della prescrizione. Il ricorso per annullamento è stato notificato il 16 aprile 2021. L’Amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
All’udienza di smaltimento il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità, dando avviso al difensore. La questione centrale non è la prescrizione del credito, ma la tempestività della domanda giudiziale rispetto al riparto di giurisdizione nel pubblico impiego.
Il d.lgs. n. 165/2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative al periodo successivo al 30 giugno 1998; quelle sul periodo anteriore restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
Il Tribunale qualifica quel termine come decadenza sostanziale, non processuale: il suo decorso determina l’estinzione delle domande sul periodo pregresso. Richiama in proposito TAR Catania, sez. II, n. 3167/2022, TAR Catanzaro, sez. II, n. 1623/2022, TAR Catania, sez. IV, n. 1749/2021 e TAR Palermo, sez. III, n. 2973/2020, oltre a Cons. Stato, sez. VI, n. 4415 del 2018, che esclude la giurisdizione per le domande tardive.
Poiché il ricorso è stato proposto nel 2021, per fatti pacificamente maturati sotto la previgente disciplina, la domanda è inammissibile. Il Collegio esclude la rimessione in termini per errore scusabile: la prima pronuncia delle Sezioni Unite n. 139 del 2001 aveva già qualificato quella data come termine di decadenza, sicché l’erronea percezione del quadro processuale non è giustificabile.
Il ricorso è dichiarato inammissibile; nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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