Carta del docente e giudicato: inadempimento della PA e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 755 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce al docente il diritto al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione costituisce titolo esecutivo completo, per la sua attitudine alla certezza, esigibilità e liquidità della prestazione, non richiedendo alcun ulteriore accertamento circa la misura del credito. La disposizione che pone il beneficio nel limite di spesa non degrada il diritto riconosciuto a interesse legittimo, poiché il giudice accerta un diritto di credito perfetto e lo Stato è tenuto a reperire le risorse necessarie indipendentemente dallo stanziamento originario. La contingente assenza di disponibilità di bilancio non integra causa estintiva del credito né legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Accertato l’inadempimento in assenza di cause estintive, il giudice amministrativo predispone le condizioni per il conseguimento di quanto dovuto mediante termine e nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, una sentenza con cui è stato accertato il diritto di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 e ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023.
Il titolo è stato notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale, ma l’amministrazione ha adempiuto solo al pagamento delle spese legali. Non essendovi stata impugnazione, la sentenza è passata in giudicato ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, lamentando l’inadempimento perdurante anche dopo la notificazione del titolo in forma esecutiva.
La Motivazione della Corte
Costituitasi l’amministrazione, questa ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, in quanto diretto a dare esecuzione a una condanna generica, e nel merito l’assenza delle condizioni per l’erogazione del beneficio previste dall’art. 1, commi 121-123, legge n. 107/2015. Il Collegio ritiene entrambe le eccezioni non condivisibili.
Sul piano dell’ammissibilità, l’obbligo di pagamento trasfuso nella sentenza di condanna risulta completo nelle sue caratteristiche di certezza, esigibilità e, soprattutto, di liquidità. La misura della prestazione spettante è quantificabile già dagli elementi presenti nel solo dispositivo, senza necessità di ulteriore accertamento giudiziale. Il limite di spesa del comma 123 non incide su tale conclusione: quando il giudice del lavoro riconosce il diritto del singolo docente, accerta un diritto di credito perfetto, in relazione al quale lo Stato ha l’obbligo di reperire le risorse indipendentemente dallo stanziamento originario di bilancio.
Quanto alla contingente assenza di disponibilità di bilancio, essa non è idonea a integrare una causa estintiva del credito né una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU, Grande Camera, Cocchiarella, 29 marzo 2006, punto 90; CEDU, Sez. II, Gaglione, 21 dicembre 2010, punto 35): la mancanza di fondi su un apposito capitolo non è esimente per non onorare i debiti dell’amministrazione accertati con sentenza. Sussiste pertanto l’obbligo attuale di reperire le risorse e di adottare i provvedimenti funzionali al materiale pagamento.
Accertato l’inadempimento della pubblica amministrazione debitrice e l’assenza di cause estintive, spetta al giudice amministrativo predisporre le condizioni per consentire al creditore il conseguimento di quanto dovuto. Il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di decorso infruttuoso, il ricorrente comunicherà il persistente inadempimento al commissario ad acta, che entro i successivi novanta giorni provvederà all’esecuzione.
È nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, o dirigente o funzionario delegato. Trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si liquida alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario; è disposto il rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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