Accesso agli atti e sopravvenuto difetto di interesse per intervenuta ostensibilità (TAR Sardegna n. 317 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti amministrativi, la sopravvenuta ostensibilità dei documenti richiesti — conseguente alla conclusione delle indagini preliminari e alla notifica del decreto penale di condanna — fa venir meno l’interesse del ricorrente alla coltivazione del ricorso. Il giudice amministrativo, in omaggio al principio dispositivo, non può decidere la controversia nel merito e deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente è stato fermato dalla Polizia Stradale di Cagliari, che gli contestava di aver guidato in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e provvedeva al ritiro della patente. Con ordinanza il Prefetto disponeva la sospensione della patente per un anno. Il ricorrente proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace, giudizio tuttora pendente.

Per far valere le proprie ragioni in quella sede, presentava istanza di accesso alla Prefettura di Cagliari per ottenere copia degli atti relativi e propedeutici all’ordinanza di sospensione. La Prefettura differiva l’evasione di sessanta giorni, rappresentando che parte dei documenti riguardava atti di rilevanza penale, per la cui ostensione occorreva l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. L’istanza veniva solo parzialmente evasa. Il ricorrente impugnava quindi il diniego tacito.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio il ricorrente ha comunicato, con memoria, che era medio tempore intervenuta la notifica del decreto penale di condanna per le vicende dalle quali deriva il giudizio. Essendo terminate le indagini, il ricorrente può ora accedere a tutti gli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria e dunque anche agli atti oggetto dell’istanza di accesso del 4.10.2023.

Su questa base il ricorrente ha dichiarato esser venuto meno l’interesse alla coltivazione del ricorso. Il Collegio prende atto delle sopravvenienze e ritiene che esse incidano radicalmente sull’attualità della pretesa azionata.

Il Tribunale afferma quindi che il giudice non può decidere la controversia nel merito, in ossequio al principio dispositivo, e che si impone una declaratoria in rito conformemente alla sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

L’esito in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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