Sospensione del giudizio su SCIA per CBD in attesa della CGUE (TAR Lombardia n. 3230 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, avente ad oggetto la conformità al diritto dell’Unione della disciplina nazionale sulla canapa industriale, è decisiva ai fini della risoluzione di una controversia concernente un provvedimento di annullamento in autotutela di una SCIA. Il giudice amministrativo deve disporre la sospensione del giudizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 79 cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ., in attesa della decisione della CGUE, con onere delle parti di riassumere il processo. Tale sospensione, definita come “impropria”, consegue alla necessità di evitare un contrasto tra la decisione nazionale e quella del giudice dell’Unione.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una SCIA per il commercio di infiorescenze di canapa e di prodotti derivati (CBD), impugnava la comunicazione del provvedimento comunale di annullamento in autotutela della stessa, ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990. L’annullamento era motivato dalla contrarietà a norme di legge, in particolare all’art. 2, comma 3-bis, della l. n. 242/2016, come introdotto dal D.L. n. 48/2025, con contestuale diffida.
Nel corso del giudizio, il Collegio, con ordinanza del 17/12/2025, aveva rilevato che il Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza dell’11 novembre 2025, n. 8813, aveva sollevato questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dubitando della conformità al diritto dell’Unione dell’intera disciplina nazionale sulla canapa industriale. L’udienza era stata rinviata al 15 aprile 2026 per consentire alle parti di valutare la questione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha osservato che, all’udienza del 15 aprile 2026, la questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE risultava ancora pendente. Il Collegio ha ritenuto tale questione decisiva ai fini della definizione del giudizio, atteso che essa investe la stessa base normativa su cui si fonda il provvedimento di autotutela impugnato.
La decisione del Consiglio di Stato, infatti, coinvolge la compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina nazionale sul CBD, inclusa la novella di cui all’art. 18 del D.L. n. 48/2025, che ha introdotto il divieto di commercializzazione delle infiorescenze. L’esito del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia potrebbe, pertanto, influire direttamente sulla legittimità dell’annullamento disposto dal Comune.
In applicazione del principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 4/2024 in tema di sospensione “impropria” del processo, il Tribunale ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 79 cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ., rimettendo alle parti l’onere di riassumere il giudizio ai sensi dell’art. 80 cod. proc. amm. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Nota della Redazione
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