Tredicesima dei magistrati collocati a riposo: decurtazioni previdenziali legittime (TAR Campania n. 5082 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’emanazione di un provvedimento espresso in risposta all’istanza del privato, intervenuta nelle more del giudizio, determina la improcedibilità del ricorso avverso il silenzio-inadempimento per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo più configurabile l’obbligo di provvedere. Quanto al merito, è legittima la trattenuta operata dall’Amministrazione sull’importo lordo della tredicesima mensilità erogata al dipendente pubblico collocato a riposo, laddove essa corrisponda alle ritenute previdenziali e assistenziali obbligatorie a carico del lavoratore, quali la quota INPDAP dell’8,80%, il contributo del 2,50% all’Opera di previdenza e lo 0,35% per il Fondo credito, applicate secondo le percentuali e le basi imponibili stabilite dalla legge. Il relativo onere probatorio è assolto dall’Amministrazione mediante una documentata relazione di chiarimenti che dia conto della fonte giuridica e del calcolo delle singole voci.
Il Fatto
Un magistrato, collocato in pensione per dimissioni volontarie dal 26/10/2022, diffidava il Ministero della Giustizia a corrispondergli la somma di € 3.864,89, quale differenza dei ratei di tredicesima maturati da gennaio a ottobre 2022, lamentando che gli era stata liquidata una somma inferiore a quella spettante. Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione proponeva ricorso dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento del proprio diritto e la condanna al pagamento del residuo importo.
A seguito della comunicazione con cui la Ragioneria Territoriale dello Stato specificava i conteggi della tredicesima 2022, il ricorrente proponeva motivi aggiunti per l’annullamento di tale atto, ribadendo l’erroneità della quantificazione. Il Tribunale, con ordinanza collegiale, disponeva un’istruttoria volta a chiarire le ragioni della decurtazione operata sull’importo lordo, e l’Amministrazione depositava una documentata relazione di chiarimenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha innanzitutto dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo avverso il silenzio, rilevando che l’inerzia inizialmente censurata era stata superata dall’esplicito rigetto dell’istanza intervenuto nelle more del giudizio. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ha precisato che la condanna dell’Amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. presuppone la persistenza dell’inerzia al momento della decisione, con la conseguenza che l’emanazione di un atto espresso rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel merito dei motivi aggiunti, la Sezione ha ritenuto la pretesa del ricorrente infondata. Dalla documentazione prodotta è emerso che dall’importo lordo di € 12.736,92 andava detratta la quota di € 2.751,52 corrispondente ai giorni di ottobre 2022 successivi al collocamento a riposo, per i quali nessun trattamento era dovuto, pervenendosi così a una tredicesima lorda di € 9.985,40.
Il Collegio ha quindi verificato la legittimità delle trattenute operate su tale importo: la quota INPDAP dell’8,80% a carico del lavoratore, il contributo del 2,50% all’Opera di previdenza calcolato sull’80% della base imponibile e lo 0,35% per il Fondo credito. La nota del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato del 25/02/2026 ha puntualmente illustrato la genesi e l’obbligatorietà di tali ritenute, individuandone le fonti normative nelle leggi n. 335/1995 e n. 448/1998 e nei decreti PCM del 20/12/1999 e del 2/3/2001.
I chiarimenti forniti, non contestati dal ricorrente, hanno dimostrato la correttezza del calcolo della tredicesima erogata nella misura netta di € 5.448,31, portando al rigetto dei motivi aggiunti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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