Acquisto sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 per occupazione senza titolo: necessità di integrale acquisizione della documentazione, anche in sede cautelare (TAR Basilicata n. 48 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, il giudice amministrativo, ove ritenga necessaria un’approfondita verifica dei fatti di causa, può disporre incombenti istruttori prima di pronunciarsi sulla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. A tal fine, l’amministrazione è tenuta a depositare in giudizio il provvedimento impugnato, nella sua versione integrale, ed una dettagliata e documentata relazione che ricostruisca l’iter procedimentale, anche alla luce dei motivi di ricorso dedotti dalla parte ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la determinazione con cui l’ATER di Matera aveva disposto l’acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 di un’area, già occupata senza titolo per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare, nonché la successiva nota di riscontro alla propria istanza, con la quale veniva notificato il provvedimento di acquisizione sanante. Il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti impugnati. Il Comune di Policoro si costituiva in giudizio, mentre l’ATER e i controinteressati non si costituivano.

La Motivazione della Corte

Il TAR Basilicata, nell’esame della domanda cautelare, ha ritenuto necessario disporre un’approfondita istruttoria. In particolare, il Collegio ha evidenziato che il provvedimento impugnato, nella versione comunicata al ricorrente, risultava carente di una pagina. Tale lacuna documentale ha impedito al giudice di valutare compiutamente la legittimità dell’atto e la fondatezza delle censure dedotte.

Per questo motivo, il Tribunale ha ordinato all’ATER di depositare in giudizio, con le formalità prescritte dal processo amministrativo telematico, il provvedimento impugnato nella sua integralità e una dettagliata e documentata relazione in merito ai fatti di causa, anche alla luce dei motivi di ricorso. Tale adempimento è stato ritenuto indispensabile per assumere una decisione consapevole.

Il Collegio ha assegnato all’amministrazione un termine di 40 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per adempiere agli incombenti istruttori, fissando per il prosieguo una nuova camera di consiglio. La pronuncia, pur non decidendo nel merito della domanda cautelare, dimostra come il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori anche in sede di scrutinio incidentale, al fine di acquisire gli elementi necessari per la valutazione del fumus boni iuris.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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